Cassazione Penale, Sentenza n. 2256/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza di appello del Tribunale di Palermo del 28/06/2021 che aveva riformato la condanna del Giudice di Pace (per lesioni personali consumate il 20/05/2016) assolvendo l'imputata perché il fatto non sussiste. Il PM deduceva un unico motivo: vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la decisione è manifestamente illogica e contraddittoria nel ritenere inattendibili la teste Mazzè Teresa e la persona offesa (Stagno), nonostante le dichiarazioni della vittima e il referto medico che documentano pugni e schiaffi e lesioni guaribili in otto giorni. Il PM osservava che, a suo avviso, la dichiarazione della persona offesa poteva da sola fondare la condanna e che le presunte discrepanze tra le dichiarazioni non giustificano l'assoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto fosse generico e costituisse in realtà una rivalutazione del merito e del percorso motivazionale del Tribunale, non una censura specifica di legge ammissibile in cassazione. La Corte ha inoltre valutato che il Tribunale di appello ha fornito una motivazione esaustiva e non contraddittoria (richiamando l'art. 546, primo comma, lett. e) c.p.p.), delineando le contraddizioni tra le dichiarazioni e giustificando l'impossibilità di condannare. Perciò il ricorso del pubblico ministero è stato dichiarato inammissibile e l'assoluzione pronunciata in appello è confermata (rimane efficace la sentenza di proscioglimento).
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
La norma incrimina le lesioni personali; qui è la fattispecie contestata nell'originario procedimento (lesioni giudicate guaribili in otto giorni). La Corte ne segnala l'ambito fatto-reato, ma la questione centrale è processuale e non sostanziale.
d.lgs. n. 274/2000 (art. 36 e art. 39-bis)
Regolano i limiti dell'impugnabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze del Giudice di Pace: il PM può ricorrere per cassazione contro le sentenze del giudice di pace e, a seconda del grado, sono previsti limiti sui motivi. La Corte ricorda che il PM conserva il potere di ricorrere per cassazione contro le sentenze inappellabili del GdP e che vi sono regole specifiche per le sentenze pronunciate in grado d'appello.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1 (lett. a), b), c), e) e comma 2-bis)
Indica i motivi ammessi per il ricorso per cassazione (vizi di violazione di legge, eccesso di pena, vizio di motivazione, ecc.). La Corte distingue l'ambito dei motivi consentiti a seconda che il PM impugni sentenze del GdP in primo grado o sentenze pronunciate in grado d'appello, richiedendo specificità e l'allegazione dei motivi consentiti.
art. 546 cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti della motivazione della sentenza: la sentenza deve esporre in modo sufficiente il percorso logico che ha portato alla decisione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Palermo abbia rispettato tali requisiti, motivando le ragioni della valutazione delle prove e delle contraddizioni riscontrate.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per i limiti di specificità dei motivi di ricorso; la Corte osserva che il ricorso del PM non ha rispettato i limiti di specificità richiesti e si è risolto in una mera rielaborazione del merito.
Massime di principio
- Il pubblico ministero in cassazione non può limitarsi a esprimere disaccordo con la valutazione del merito del giudice: il ricorso deve indicare specifici vizi di legge ammessi dalla normativa (art. 606 c.p.p.) e deve essere focalizzato su questioni giuridiche o su vizi formali della motivazione, non su una rivalutazione delle prove.
- Quando il giudice d'appello fornisce una motivazione chiara che illustra il percorso logico e le ragioni per cui ritiene inattendibili o contraddittorie determinate dichiarazioni (art. 546 c.p.p.), la cassazione per vizio di motivazione è difficilmente ammissibile se il ricorrente non individua un profilo di illegittimità concreto e specifico.
- La dichiarazione della persona offesa può, in linea di principio, essere idonea a fondare una condanna, ma la sua efficacia dipende da credibilità e coerenza: contraddizioni rilevanti con altri elementi probatori possono legittimare l'assoluzione.
- In situazioni simili, il PM deve: 1) individuare e motivare puntualmente il vizio di diritto o il difetto formale di motivazione (non una generica contestazione del giudizio di fatto); 2) documentare perché le contraddizioni indagate non potevano essere ritenute significative dal giudice; 3) evitare ricorsi di mera riproposizione del materiale probatorio.
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