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Sentenza

Sentenza n. 6838/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Ministro dell'Interno in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza ritualmente presentata in data -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202216131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministro dell'Interno di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana, contestando la valutazione negativa dell'Amministrazione e deducendo, in particolare, la mancata considerazione dell'esito favorevole del procedimento penale relativo a notizie di reato per ingiuria, minaccia, danneggiamento e insolvenza fraudolenta, nonché la mancata valorizzazione della propria integrazione sociale e familiare in Italia, documentata anche dall'attività lavorativa svolta. La controversia concerneva i limiti della discrezionalità ministeriale nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione e del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prognostiche relative all'affidabilità del richiedente, alla sua integrazione e al rispetto delle regole di civile convivenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce un provvedimento discrezionale e non un diritto soggettivo del richiedente; l'Amministrazione deve valutare l'idoneità dell'istante a essere stabilmente inserito nella comunità nazionale, anche con riguardo alla capacità di rispettare i doveri derivanti dallo status civitatis, all'assenza di precedenti o condotte penalmente rilevanti, alla situazione reddituale, all'integrazione sociale e all'adesione ai valori di convivenza civile. Il giudice amministrativo può verificare soltanto l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza, ragionevolezza e sufficienza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa. Nel caso concreto, le condotte oggetto delle notizie di reato, risalenti al 5 giugno 2016 e prossime alla domanda del 21 ottobre 2016, potevano essere valutate come fatti storici indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, anche nonostante l'estinzione del reato o l'esito favorevole del procedimento penale. L'attività lavorativa e l'inserimento sociale e familiare non sono stati ritenuti sufficienti a superare il motivo ostativo, costituendo lo stabile inserimento un prerequisito della domanda e non un elemento di speciale merito. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, l. 91/1992

    la cittadinanza "può" essere concessa

    La formulazione legislativa conferma la natura discrezionale della concessione della cittadinanza per naturalizzazione, che non costituisce un diritto soggettivo del richiedente.

  • art. 612, comma 1, c.p.

    La condanna per minaccia è richiamata come uno degli elementi fattuali valutabili dall'Amministrazione nel giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali sensibili.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce un diritto soggettivo del richiedente; l'Amministrazione deve bilanciare l'interesse individuale con quello pubblico all'inserimento di un nuovo membro nella comunità nazionale.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità, sulla capacità di integrazione stabile e sul rispetto dei valori di convivenza civile del richiedente, considerando anche condotte penalmente rilevanti o situazioni di astratta pericolosità sociale.
  • L'estinzione del reato o l'esito favorevole del procedimento penale non impediscono necessariamente che i fatti sottostanti siano valutati sul piano amministrativo come fatti storici rilevanti ai fini del giudizio discrezionale sulla concessione della cittadinanza.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni ministeriali in materia di cittadinanza è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e sufficienza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • L'attività lavorativa e l'inserimento sociale o familiare del richiedente, in quanto normalmente costituenti prerequisiti della domanda di cittadinanza, non devono necessariamente essere considerati elementi di speciale merito idonei a neutralizzare elementi ostativi relativi all'affidabilità del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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