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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32397/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda la domanda di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo di custodia cautelare subito da Giuseppe Cappella (dal 5 luglio 2013 all'1 aprile 2014), da cui fu poi assolto con sentenza divenuta irrevocabile il 10 luglio 2014. La Corte di appello aveva rigettato la richiesta ritenendo applicabile il comma 4 dell'art. 314 c.p.p., perché il pubblico ministero, con provvedimento di cumulo del 27-30 marzo 2017, aveva fatto concorrere l'intero periodo di custodia cautelare ai fini della determinazione di altra pena da espiare (ai sensi dell'art. 657 c.p.p.), e aveva ritenuto irrilevante la successiva concessione di 45 giorni di liberazione anticipata dal Magistrato di sorveglianza (provv. 28 giugno - 10 luglio 2019). Il ricorrente ha censurato la decisione per vizio di motivazione e violazione di legge, deducendo che al momento della domanda di riparazione (12 aprile 2016) non era a conoscenza dell'ordine di esecuzione notificato solo il 10 aprile 2017, e che il provvedimento di cumulo del P.M. rimandava espressamente alla valutazione del Magistrato di sorveglianza prima di eseguire l'ordine, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto sollecitare e attendere la pronuncia del Magistrato prima di decidere sull'istanza di riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti e per le ragioni esposte: ha ritenuto che la Corte di appello non abbia esaminato adeguatamente se si fosse realizzata un'illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione o un errore dell'autorità procedente, né se il ricorrente abbia avuto un comportamento doloso o gravemente colposo che possa essere addebitato. Richiamata la giurisprudenza (in particolare la massima di Sez. 4, n. 57203/2017, "Paraschiva" e altre pronunce) che riconosce il diritto alla riparazione anche per detenzione derivante da vicende successive alla condanna se sussiste errore dell'autorità e non colpa del detenuto, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio, con istruttoria adeguata sulla sequenza cronologica, sulle notifiche, sulla eventuale sollecitazione al Magistrato di sorveglianza e sulla responsabilità dell'autorità o del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo

    La norma esclude la riparazione quando la custodia è già stata computata in una pena da eseguire; tuttavia la giurisprudenza della Corte suprema ammette la riparazione anche per detenzione derivante da un ordine di esecuzione errato o sopravvenuto, purché l'errore sia imputabile all'autorità e non derivi da comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato [...] In ogni caso, sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene scontate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire

    Regola il computo della custodia cautelare nella determinazione della pena da eseguire e giustifica l'applicazione della cosiddetta 'fungibilità' tra custodia e pena; nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto necessario verificare se tale computo sia avvenuto correttamente e tempestivamente e se il provvedimento di cumulo abbia prodotto effetti prima della domanda di riparazione o sia viziato da ritardi/omissioni dell'autorità

  • art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

    Prevede che il P.M., prima di emettere l'ordine di esecuzione quando la residua pena è esigua, debba inviare gli atti al magistrato di sorveglianza per valutare la liberazione anticipata; la mancata osservanza di tale procedimento o i ritardi possono integrare un errore dell'autorità rilevante ai fini della riparazione

  • art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    eventuale quote NON RIPORTATA ESPRESSAMENTE NEL TESTO

    Norma richiamata in relazione al calcolo delle detrazioni (liberazione anticipata) da applicare al fine-pena; la corretta applicazione di tali detrazioni influisce sul computo della residua pena e, quindi, sulla possibilità di riconoscere la riparazione per custodia eccedente

Massime di principio

  • Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione può operare anche quando la detenzione è derivata da vicende successive alla condanna (es. ordine di esecuzione errato o non aggiornato), purché vi sia un errore dell'autorità procedente e non un comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto.
  • Se la custodia cautelare è stata successivamente computata in un altro titolo esecutivo prima della domanda di riparazione, ciò può escludere l'indennizzo per la parte computata; tuttavia occorre verificare la cronologia effettiva, le notifiche e la regolarità dell'operato del P.M. e del magistrato di sorveglianza.
  • Quando il provvedimento di cumulo rinvia espressamente alla valutazione del magistrato di sorveglianza per la liberazione anticipata, l'autorità dovrà sollecitare e ottenere la decisione prima di ritenere la custodia 'trasformata' in pena espiata; il mancato rispetto di questo iter può costituire errore rilevante ai fini della riparazione.
  • La prova dello stato di conoscenza del titolo esecutivo da parte del detenuto (date di notifica, ordini d'esecuzione, istanze di liberazione presentate) è fondamentale: l'assenza di notifica o la mancata possibilità di chiedere la liberazione non possono ragionevolmente essere addebitate al ricorrente.
  • In casi analoghi il giudice che decide sull'istanza di riparazione deve investigare attentamente: a) cronologia di custodia, sentenze e notifiche; b) contenuto e data di provvedimenti di cumulo/ordine di esecuzione; c) eventuali provvedimenti del magistrato di sorveglianza e loro tempistica; d) verifica di errori o ritardi imputabili all'autorità e di eventuale colpa grave del detenuto.
  • Per la difesa: raccogliere e depositare con precisione tutta la documentazione cronologica (provvedimenti di cumulo, date di notifica, istanze presentate al magistrato di sorveglianza, provvedimenti di liberazione anticipata) e dimostrare l'assenza di comportamento colposo del detenuto.

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