Ordinanza n. 846/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Comune di Milano del 7 aprile 2026, prot. Comune di Milano/c_f205 0199180/07-04-2026, avente a oggetto “VIA CUCCHIARI DOMENICO, 30 - Pratica atti P.G. 116361 IN DATA 25.02.2026 - JPE/05236/2026. Richiesta pagamento del conguaglio quale differenza tra la somma verificata d’ufficio e quella autodeterminata”; - nonché degli atti a esso connessi e presupposti, anche se non conosciuti, tra cui il Rapporto dell’Unità Oneri di Urbanizzazione del 31 marzo 2026, citato nella suddetta nota del 7 aprile 2026, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, - e per la condanna del Comune alla restituzione alla ricorrente della complessiva somma di € 11.697,02, oltre interessi legali e di mora decorrenti dalla data di notifica dell’atto impugnato alla data di effettiva restituzione, - e avverso il silenzio rifiuto mantenuto dal Comune sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 14 aprile 2026 e volta ad ottenere copia del Rapporto dell’Unità Oneri di Urbanizzazione del 31 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta comunale di pagamento del conguaglio relativo alla monetizzazione della dotazione di servizi, unitamente al silenzio sull'istanza di accesso al rapporto dell'Unità Oneri di Urbanizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale del 7 aprile 2026 con cui le è stato richiesto il pagamento di un conguaglio, pari complessivamente a € 490.194,27, quale differenza tra la somma verificata d'ufficio e quella autodeterminata, con riferimento a un intervento sito in via Cucchiari Domenico 30. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, in particolare il Rapporto dell'Unità Oneri di Urbanizzazione, con riserva di proporre motivi aggiunti. La ricorrente ha inoltre chiesto la restituzione di € 11.697,02, oltre interessi, e ha contestato il silenzio-rifiuto serbato dal Comune sull'istanza di accesso del 14 aprile 2026, volta a ottenere copia del rapporto. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare la complessità della controversia e la presenza di possibili errori o illegittimità nell'individuazione della somma complessiva richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la controversia presenti profili di particolare complessità, tali da richiedere un approfondito esame incompatibile con la fase cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto opportuno sospendere l'invito al pagamento del conguaglio relativo alla monetizzazione della dotazione di servizi. La sospensione è stata subordinata alla prestazione, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, di una cauzione pari all'intera somma richiesta, ossia € 490.194,27, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta. La mancata prestazione della garanzia comporterà automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare. Il TAR ha inoltre disposto che gli uffici comunali emendino gli eventuali errori o illegittimità relativi alla quantificazione della somma posta a carico della società, alla luce delle risultanze del Rapporto oneri del 1° aprile 2026. La trattazione del merito è stata fissata per il 5 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha subordinato la misura alla prestazione di una cauzione.
Massime di principio
- In presenza di una controversia caratterizzata da particolare complessità, il giudice cautelare può ritenere non compiutamente valutabile il fumus boni iuris nella fase sommaria e adottare comunque una misura provvisoria sulla base della concreta sussistenza del periculum in mora, rimettendo l'approfondimento delle questioni alla fase di merito.
- La sospensione cautelare di una richiesta di pagamento può essere subordinata, ai sensi della disciplina cautelare, alla prestazione di una cauzione idonea a tutelare l'amministrazione dal rischio connesso alla sospensione dell'atto.
- La cauzione può essere richiesta per l'intero importo oggetto della pretesa amministrativa e prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta; la mancata prestazione entro il termine fissato determina la perdita automatica di efficacia della misura cautelare.
- Anche nella fase cautelare il giudice può ordinare all'amministrazione di correggere errori o illegittimità emergenti dagli atti disponibili, quando tali profili incidano sulla quantificazione della pretesa oggetto di sospensione.
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