Cassazione Penale, Ordinanza n. 20261/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna per un fatto contestato come ricettazione e ulteriori reati satelliti, deducendo: 1) vizio sulla responsabilità, lamentando in sostanza una erronea valutazione delle prove; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) vizi del trattamento sanzionatorio; 4) mancata concessione della non menzione della condanna; inoltre vengono proposti ulteriori motivi ritenuti non scrutinabili perché non dedotti in appello. Il ricorso affronta anche il tema della prescrizione, sostenendo implicitamente che il reato fosse estinto, ma la Corte verifica che il termine era sospeso per il periodo indicato, poiché il rinvio in primo grado era stato chiesto dalla difesa con sospensione dei termini di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Quanto ai primi motivi, rileva che la censura sulla responsabilità mira a una rivalutazione del merito; quella sull'art. 131-bis c.p. è generica e non si confronta con la ratio della decisione di merito; le doglianze sulla pena sono infondate perché la motivazione era sufficiente in relazione a una pena prossima al minimo edittale e a aumenti modesti per continuazione; il motivo sulla non menzione è anch'esso generico e non confrontato con la motivazione della Corte territoriale. Gli ulteriori motivi sono dichiarati inammissibili ex art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p. perché non proposti in appello. La prescrizione è esclusa perché il termine era rimasto sospeso per il periodo di rinvio richiesto dalla difesa. Conseguentemente, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. pen.
norma richiamata come titolo del reato per cui era stata confermata la condanna; nel testo non è specificata la qualificazione fattuale oltre il richiamo formale
art. 131-bis cod. pen.
la causa di non punibilità è negata perché l'offesa è ritenuta non tenue sulla base degli elementi probatori acquisiti
art. 133 cod. pen.
la motivazione sul trattamento sanzionatorio non richiede una dettagliata specificazione di tutti i criteri quando la pena è prossima al minimo edittale e gli aumenti per continuazione sono contenuti
art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.
i motivi non dedotti in appello sono inammissibili in cassazione
art. 159, comma 1, n. 3, primo periodo, seconda ipotesi, cod. pen.
la sospensione del processo penale su richiesta della difesa comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intero intervallo tra le due udienze
art. 131-bis c.p.
richiamato quale causa di non punibilità invocata dall'imputato, esclusa per la non tenuità dell'offesa
art. 133 c.p.
richiamato per la commisurazione della pena e per la sufficienza della motivazione quando la pena è contenuta
art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.
richiamato per l'inammissibilità dei motivi nuovi rispetto all'appello
art. 159, comma 1, n. 3, c.p.
richiamato per la sospensione della prescrizione conseguente al rinvio richiesto dalla difesa
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio: il controllo della Cassazione sulla motivazione si limita alla coerenza logica e giuridica del ragionamento decisorio, senza sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- La deduzione del vizio motivazionale deve essere specifica e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o che ignori il percorso argomentativo della decisione è inammissibile.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando la concreta offensività della condotta, desunta dagli elementi di prova; non è sufficiente opporre circostanze astratte o estranee alla motivazione effettivamente adottata dal giudice di merito.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando la pena è prossima al minimo edittale e gli aumenti per continuazione sono contenuti; una motivazione analitica sui criteri dell'art. 133 c.p. è necessaria solo in presenza di una pena sensibilmente superiore alla media edittale.
- La mancata concessione della non menzione può essere sorretta dal riferimento alla pericolosità del comportamento e ai precedenti della stessa indole; anche in questo caso, il ricorso deve confrontarsi con tali argomentazioni per evitare l'inammissibilità.
- I motivi di ricorso per cassazione non dedotti in appello sono inammissibili, salvo che ricorrano le eccezioni previste dalla legge.
- Ai fini della prescrizione, quando il processo è sospeso su richiesta della difesa con espressa sospensione dei termini, l'intero intervallo tra le udienze è coperto dalla sospensione del termine prescrizionale.
- Se alla data della decisione di appello il termine prescrizionale non è maturato per effetto di sospensioni legittime, il ricorso non può essere accolto per estinzione del reato.
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