Sentenza n. 1586/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro (R.G. n. 265/2023), pubblicata in data 27.09.2024, notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 419,35.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 419,35, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondergli euro 419,35 a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero ha dedotto di avere liquidato il capitale il 26 agosto 2025 e che il pagamento degli interessi era in corso. Il ricorrente ha poi documentato che l'accredito della somma riconosciuta in sentenza è avvenuto mediante il cedolino di febbraio 2026, con esigibilità al 17 marzo 2026, quindi dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso del 16 febbraio 2026. Preso atto dell'integrale adempimento, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'Amministrazione ha dato esecuzione, nel corso del giudizio, alla sentenza civile azionata. Ha posto comunque le spese a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale, ritenendo che al momento della proposizione del ricorso sussistessero i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza: la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 9 ottobre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche all'ottemperanza contro le amministrazioni. La successiva esecuzione non ha quindi eliminato la responsabilità dell'Amministrazione per le spese processuali. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'assimilabilità del giudizio al processo esecutivo.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per avvisare le parti della possibile parziale inammissibilità della domanda relativa a somme eventualmente già pagate prima della proposizione del ricorso.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, previsto per l'avvio di azioni esecutive contro la pubblica amministrazione, è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- La sopravvenuta esecuzione, nel corso del giudizio di ottemperanza, del giudicato azionato determina la cessazione della materia del contendere, purché l'adempimento abbia soddisfatto la pretesa oggetto del ricorso.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio delle azioni esecutive in danno dell'amministrazione si applica anche quando il titolo da eseguire è una sentenza civile passata in giudicato.
- Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale, se al momento della proposizione della domanda sussistevano tutti i presupposti per il suo accoglimento.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la condanna alle spese dell'amministrazione che, con il proprio precedente inadempimento, abbia reso necessario il giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1567/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →