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Sentenza

Sentenza n. 13541/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento del 24.09.24 con cui l’Ambasciata d'Italia a Pechino ha respinto la richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202412241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'Ambasciata d'Italia a Pechino di visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto una proposta di lavoro domestico da una datrice di lavoro che disponeva del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bergamo. L’Ambasciata, dopo il preavviso di rigetto e l’esame delle osservazioni, aveva respinto la domanda rilevando che, dall’intervista consolare, il richiedente non dimostrava di conoscere lingue diverse dal cinese, non documentava una precedente esperienza lavorativa nel settore e aveva già fatto ingresso nello spazio Schengen con un visto turistico belga, trattenendosi in Italia oltre la durata consentita e rientrando in Cina soltanto il 9 maggio 2024. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, eccesso di potere, illogicità manifesta e difetto di motivazione, sostenendo che la conoscenza della lingua italiana e l’esperienza lavorativa non sono requisiti normativamente prescritti per il rilascio del visto e che il richiamo al rischio migratorio sarebbe inconferente rispetto a una domanda di visto per lavoro subordinato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di visti di ingresso per lavoro subordinato, l’Amministrazione disponga di ampia discrezionalità, sindacabile soltanto per vizi macroscopici e abnormità logiche. Il rischio migratorio non riguarda esclusivamente il pericolo di permanenza irregolare, ma comprende anche la concreta possibilità che il visto sia abusato per finalità diverse da quelle dichiarate. La relazione istruttoria della sede diplomatica è stata considerata documento istruttorio, e non motivazione postuma, e ha confermato un’istruttoria approfondita. L’elemento decisivo è stato individuato nel precedente soggiorno irregolare in Italia, protrattosi ben oltre la durata del visto turistico, quale indice significativo della non affidabilità del progetto migratorio e della possibile inosservanza delle condizioni del nuovo titolo. La mancata prova dell’esperienza nel lavoro domestico e la conoscenza della sola lingua cinese sono state ritenute non requisiti autonomi di legge, ma circostanze sintomatiche, insieme al soggiorno irregolare, della non piena attendibilità della finalità lavorativa dichiarata. Il provvedimento è stato quindi ritenuto coerente con la normativa, adeguatamente istruito e non irragionevole. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del lavoro subordinato degli stranieri non esclude una valutazione discrezionale dell’Amministrazione diplomatica sulla concreta attendibilità della finalità dichiarata e sul rischio di abuso del visto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In materia di visto di ingresso per lavoro subordinato, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell’attendibilità del progetto migratorio; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica esterna di macroscopiche abnormità logiche o irragionevolezza manifesta.
  • Il rischio migratorio rilevante ai fini del diniego del visto non consiste soltanto nel pericolo di permanenza irregolare, ma comprende anche la concreta possibilità che il titolo venga utilizzato per finalità diverse da quelle dichiarate.
  • Il precedente soggiorno irregolare dello straniero, protrattosi oltre la durata del precedente titolo di ingresso, costituisce un indice particolarmente significativo della possibile inosservanza delle condizioni del nuovo visto e può fondare il giudizio di non affidabilità del progetto migratorio.
  • La mancata conoscenza di lingue diverse da quella d’origine e l’assenza di documentata esperienza lavorativa, quando non siano considerate requisiti autonomi imposti dalla legge, possono essere utilizzate dall’Amministrazione come circostanze sintomatiche della non attendibilità della finalità lavorativa dichiarata, se valutate congiuntamente ad altri elementi di rischio.
  • La relazione istruttoria della sede diplomatica, se depositata in giudizio per documentare gli elementi concretamente valutati dall’Amministrazione, può assumere valenza istruttoria senza costituire motivazione postuma del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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