Cassazione Penale, Sentenza n. 26625/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il condannato aveva chiesto l'applicazione di misure alternative alla detenzione, e in particolare l'affidamento in prova o, in subordine, la detenzione domiciliare, in relazione a una pena residua di anni uno e mesi sei di reclusione per reati commessi nel 2021 e nel 2023. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza aveva respinto entrambe le domande rilevando, da un lato, l'impossibilità di concedere la detenzione domiciliare perché la moglie e il figlio avevano manifestato di non volerlo accogliere nell'abitazione familiare; dall'altro, l'assenza di un concreto progetto rieducativo e di inserimento socio-lavorativo, anche per la mancanza di occupazione, da cui desumeva la persistenza di pericolosità sociale. Il ricorso deduceva, in primo luogo, l'incompetenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Potenza, sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale di sorveglianza di Firenze in ragione della residenza del condannato a Pieve a Nievole e che fosse irrilevante il provvedimento di esecuzione emesso dal pubblico ministero di Matera. Con il secondo motivo si denunciava vizio di motivazione: quanto al lavoro, si sosteneva che era stata prodotta documentazione attestante un contratto di lavoro da cameriere durato sino al 30 settembre 2025, quindi non correttamente considerato dal giudice di merito; quanto al domicilio, si lamentava che il giudice non avesse valutato la documentazione sulla disponibilità di un domicilio autonomo e diverso da quello dei familiari, in particolare la certificazione di residenza in Via Bassi a Pieve a Nievole.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando si procede all'applicazione di misure alternative nei confronti di un soggetto che fruisce della sospensione dell'esecuzione della pena, la competenza appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, in base alla regola speciale dell'art. 656, comma 6, c.p.p., prevalente sulla disciplina generale dell'art. 677 c.p.p.; nel caso concreto, dunque, era corretta la competenza del Tribunale di sorveglianza di Potenza. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando l'incongruità della motivazione dell'ordinanza impugnata sia sulla disponibilità di un domicilio autonomo e diverso da quello dei familiari, dato che tale elemento emergeva dalla domanda e dagli allegati documentali, sia sulla situazione lavorativa, poiché il giudice aveva valorizzato l'assenza di occupazione senza considerare che il ricorrente aveva svolto un'attività lavorativa sino a pochi giorni prima del deposito dell'istanza. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la progettualità di recupero va valutata unitariamente e complessivamente e non può essere ancorata soltanto alla presenza di un'attività lavorativa in atto. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Potenza.
Norme richiamate
art. 656, comma 6, c.p.p.
stabilisce una competenza speciale del Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, per le misure alternative richieste dal soggetto ammesso alla sospensione dell'esecuzione della pena.
art. 677 c.p.p.
costituisce il criterio generale di competenza territoriale in materia di sorveglianza, ma nel caso esaminato è recessivo rispetto alla disciplina speciale dell'art. 656, comma 6, c.p.p.
misure alternative alla detenzione
l'istanza di affidamento in prova o detenzione domiciliare deve essere scrutinata sulla base di una valutazione concreta e complessiva delle condizioni personali, relazionali e sociali del condannato.
Massime di principio
- Nei procedimenti per l'applicazione di misure alternative alla detenzione a favore di soggetti per i quali l'esecuzione della pena è sospesa, la competenza territoriale del tribunale di sorveglianza si determina in base all'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, secondo la regola speciale dell'art. 656, comma 6, c.p.p., che prevale sulla disciplina generale.
- Il giudice di sorveglianza deve valutare in modo concreto e non meramente assertivo la disponibilità di un domicilio autonomo, quando tale elemento sia rilevante per la concessione di una misura alternativa.
- La valutazione della progettualità rieducativa e dell'inserimento socio-lavorativo del condannato deve essere complessiva: l'assenza di occupazione stabile non può, da sola, fondare il rigetto dell'istanza se gli altri elementi documentali depongono per una possibile presa in carico trattamentale.
- Quando la pena da eseguire non è di particolare entità, l'esame delle condizioni personali e sociali del richiedente richiede una motivazione approfondita e aderente agli elementi allegati, non potendo fondarsi su una lettura sommaria dei dati fattuali.
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