Sentenza n. 1270/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro n.1353/2024, depositata e resa pubblica il 13.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1353/2024, recante condanna al pagamento delle somme spettanti per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1353/2024, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, con la quale era stato accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per determinate annualità ed era stato disposto il pagamento delle somme dovute. La sentenza era stata ritualmente notificata all’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva eseguito alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza contestare l’esistenza o l’ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l’assenza di pagamenti, mentre il Ministero non aveva contestato il credito nell’an o nel quantum né aveva documentato l’avvio di una procedura di adempimento. È stata quindi dichiarata l’inottemperanza del Ministero ed è stato ordinato il pagamento integrale delle somme dovute entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare mediante comunicazione della parte ricorrente e con un termine di ulteriori 60 giorni per procedere al pagamento compiendo gli atti necessari. Il commissario, in quanto dipendente pubblico e nell’esercizio di funzioni connesse ai compiti istituzionali, non ha diritto a un compenso ulteriore. È stata invece rigettata la domanda di astreinte: il TAR ha ritenuto che le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e soprattutto all’esiguità del debito rendessero la penalità eccessivamente afflittiva e quindi manifestamente iniqua o comunque ostacolata da ragioni concrete ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. e, in particolare, il comma 4, lett. e), relativo alla condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure coercitive, ma può negare l’astreinte quando il suo uso sia manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative valutate concretamente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il testo richiama il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice, la mancata esecuzione del pagamento può fondare il giudizio di ottemperanza.
art. 4, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato, una volta decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, legittima l’accertamento dell’inottemperanza e l’ordine di pagamento integrale entro un termine assegnato dal giudice.
- Quando l’amministrazione resistente non contesta né l’esistenza né l’ammontare del credito risultante dal titolo giudiziale e non documenta alcun pagamento o concreto adempimento, tali elementi corroborano l’accertamento dell’inottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dopo l’ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’esecuzione entro un ulteriore termine decorrente dalla comunicazione dell’inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, essa risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche in ragione delle difficoltà di adempimento dell’amministrazione pubblica, dei vincoli normativi e di bilancio, dello stato della finanza pubblica e dell’esiguità del debito.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione già percepita presso l’amministrazione di appartenenza.
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