Cassazione Penale, Sentenza n. 11593/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti. Ha sostenuto che i modelli DM10 hanno valore meramente indiziario e che, in realtà, le dichiarazioni testimoniali (della funzionaria INPS La Malfa e della consulente del lavoro Oriti) dimostravano che le retribuzioni non erano state effettivamente pagate negli anni considerati (compreso il 2017), essendosi inoltre attivati i sindacati e un piano di rateazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha confermato che i modelli DM10 (UNIEMENS) formano piena prova, fino a prova contraria, della corresponsione delle retribuzioni e che nell'istruttoria non è stata fornita prova adeguata e precisa capace di superare tale presunzione. Le deposizioni testimoniali sono state ritenute generiche e non sufficienti a contraddire i dati dei DM10. Conseguentemente la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata, la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza d'appello (che aveva confermato la condanna del 15/12/2022) restava di fatto confermata (pena irrogata: tre mesi di reclusione e 300,00 euro di multa, come deciso in primo e secondo grado).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma finale)
Norma richiamata nel capo di imputazione; usata per definire il titolo di reato con riferimento alla continuazione o al concorso di reati, come riportato nell'imputazione
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2 comma 1-bis
2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (omesso versamento delle ritenute previdenziali/assistenziali); è il riferimento normativo dell'illecito attribuito alla ricorrente
art. 2709 cod. civ.
Riferimento usato per qualificare i modelli DM10 come documenti che fanno piena prova (presunzione iuris tantum) della situazione debitoria e dell'avvenuta corresponsione delle retribuzioni, salvo prova contraria
modelli DM10 (sistema UNIEMENS/INPS)
modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS
I modelli DM10, pur essendo generati dal sistema INPS, sono compilati sulla base delle denunce fornite dall'imprenditore e, secondo la giurisprudenza citata, possono essere valutati come piena prova (non mero indizio) della corresponsione delle retribuzioni fino a prova contraria
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: la parte che ha proposto il ricorso è tenuta alle spese del procedimento e, in questo caso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo responsabilità dolosa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- I modelli DM10/UNIEMENS prodotti dall'INPS possono costituire piena prova, fino a prova contraria, della corresponsione delle retribuzioni e quindi della dichiarazione aziendale relativa ai compensi.
- L'onere di provare che le retribuzioni non sono state effettivamente pagate grava su chi ne allega l'inesistenza: dichiarazioni testimoniali generiche, non circostanziate e non ancorate a elementi temporali precisi sono spesso insufficienti per superare la presunzione derivante dai DM10.
- La mera affermazione di interventi sindacali o di piani di rateazione non è automaticamente idonea a dimostrare il mancato pagamento delle retribuzioni se non è supportata da documentazione o da prove precise (quietanze, atti esecutivi, comunicazioni formali che attestino l'irregolarità dei pagamenti).
- In sede di Cassazione, i profili di valutazione della prova sono sindacati in via limitata: il ricorso per vizio logico-contraddittorio deve dimostrare, in modo chiaro, il travisamento della prova o la manifesta illogicità; censure generiche difficilmente portano all'accoglimento.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare l'obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, salvo che non emerga colpa grave nella proposizione del ricorso.
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