Cassazione Penale, Sentenza n. 22640/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il diniego di inserimento nel cumulo della Procura generale di Napoli n. 179/2016 di una sentenza sopravvenuta inserita nell'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica n. 2007/2023. Sostiene che il reato per la nuova condanna (omicidio del 29/10/1992) è anteriore all'inizio della sua detenzione ininterrotta (22/07/1998), per cui la nuova pena doveva essere cumulata con il precedente cumulo e doveva applicarsi il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., con esito di estinzione della pena in quanto già interamente espiata. Propone altresì elementi a sostegno di tardiva esecuzione e di iscrizione nel registro delle notizie di reato antecedente alla cessazione dell'espiazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli. Ha censurato l'errore del giudice di merito che aveva dato rilievo alla circostanza che il precedente cumulo fosse interamente espiato. La Corte ha ricordato il principio secondo cui nel provvedimento ex art. 663 c.p.p. devono essere inserite anche le pene gia espiate se possono incidere sul criterio moderatore dell'art. 78 c.p., e che i cumuli vanno formati parzialmente rispetto ai periodi di detenzione facendo riferimento alle date di commissione dei reati; di conseguenza il giudice dovrà verificare se le condanne del cumulo rientrino nel medesimo cumulo parziale della sentenza sopravvenuta e, se del caso, applicare il criterio moderatore.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
la norma sul criterio moderatore per il cumulo delle pene
Il criterio moderatore va applicato ai cumuli parziali formati in relazione alle date di commissione dei reati; occorre verificare l'applicazione del criterio al cumulo parziale che comprende le sentenze riferite a fatti commessi prima dell'inizio di ciascun periodo di detenzione
art. 663 cod. proc. pen.
norma sul provvedimento che riporta i titoli esecutivi
Nel provvedimento ex art. 663 c.p.p. devono essere inserite non solo le pene non ancora espiate, ma anche quelle gia espiate se possono influire sul criterio moderatore e sul cumulo materiale
art. 575 cod. pen.
Riferimento al reato di omicidio volontario contestato nella sentenza sopravvenuta
art. 577 cod. pen.
Norma collegata alla responsabilità penale per i fatti di omicidio (richiamata nella sentenza impugnata)
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante collegata all'articolazione del reato come indicato nella condanna; rilevante ai fini della determinazione della pena
Massime di principio
- Quando una condanna sopravvenuta riguarda fatti commessi prima dell'inizio di un periodo di detenzione in corso, quella pena deve essere valutata ai fini del cumulo anche se altre pene del cumulo precedente risultano gia espiate, perché possono incidere sull'applicazione dell'art. 78 c.p.
- Il giudice dell'esecuzione deve formare cumuli parziali in relazione alle date di commissione dei reati e verificare l'eventuale applicazione del criterio moderatore su ciascun cumulo parziale, non limitandosi a controllare se un cumulo precedente sia stato integralmente espiato.
- Nel provvedimento ex art. 663 c.p.p. vanno elencati tutti i titoli esecutivi pertinenti, comprese le pene gia espiate quando queste possono influire sul calcolo complessivo delle pene concorrenti.
- I ritardi o le diverse date di esecuzione o di irrevocabilità delle sentenze non devono alterare la posizione del condannato: la valutazione del concorso di pene deve basarsi sulle date di commissione dei reati e sui periodi di detenzione.
- Se il giudice dell'esecuzione omette di includere titoli esecutivi rilevanti o applica erroneamente il criterio moderatore, l'ordinanza è annullabile e il caso deve essere rimesso per nuovo esame.
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