Cassazione Penale, Sentenza n. 7755/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, formalizzata con atto sottoscritto dal difensore e dal ricorrente e trasmesso alla Corte il 21/01/2025. Per tale motivo la Corte non è entrata nel merito delle censure. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza applicativa della misura interdittiva (divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi per un anno). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari (contestando il "teorema accusatorio", l'interpretazione di alcuni sms e la mancata considerazione di intercettazioni contrarie all'imputazione) e violazione del diritto di difesa per l'utilizzo, da parte del Tribunale, di un'intercettazione non presente nella richiesta del G.i.p. e non valutata precedentemente dalla difesa.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base procedurale per l'appello al Tribunale avverso misure cautelari; nel caso, l'appello reso contro l'ordinanza interdittiva è stato esercitato ai sensi di tale disposizione
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale rispetto alla lett. c) dell'art. 274 (ossia al requisito specifico richiamato per l'applicazione della misura interdittiva) e alla durata della misura, come indicato nel provvedimento impugnato
Massime di principio
- La rinuncia formale e documentata all'impugnazione, sottoscritta dal difensore e dall'interessato, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito.
- In caso di rinuncia sopravvenuta la parte rinunciante può essere condannata al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende; l'ammontare è rimesso alla discrezionalità del giudice in relazione alla causa di inammissibilità.
- Se non vi è rinuncia, le impugnazioni avverso misure interdittive vengono valutate sulla base della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, e, se dedotto, del pericolo di inquinamento probatorio), oltre che rispetto alla proporzionalità della durata della misura.
- L'utilizzo in sede di giudizio di intercettazioni o elementi non posti alla base della richiesta cautelare può sollevare questioni sul diritto di difesa: in situazioni analoghe è rilevante verificare se la difesa abbia avuto la possibilità di conoscere e contraddire tali elementi prima della decisione.
- Elementi emersi successivamente alla richiesta cautelare possono essere valutati dal giudice ai fini di dimostrare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, purché non comportino un'aggravazione dell'imputazione senza possibilità di adeguata difesa.
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