Sentenza n. 13110/2026 - Roma, Sezione 4T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale di un concorso pubblico, comunicazione dell'esito negativo della prova scritta, elenco degli ammessi alla prova orale e relativo diario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano partecipato al concorso pubblico, per esami, bandito dal Ministero della Giustizia per 104 posti, successivamente elevati a 204, di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica. La prova scritta consisteva in 60 quesiti da risolvere in 90 minuti, con soglia di superamento pari a 21/30. Avendo conseguito punteggi inferiori alla soglia, i ricorrenti non erano stati ammessi alla prova orale. Il ricorso deduceva due ordini di censure: in primo luogo, la violazione dell'art. 8 del bando, per la somministrazione di quesiti relativi a materie che, secondo i ricorrenti, avrebbero potuto essere oggetto di verifica soltanto nella prova orale; in secondo luogo, lo svolgimento della prova con modalità non idonee a garantire l'anonimato dei candidati. Era stata inoltre proposta domanda di risarcimento in forma specifica, mediante ammissione alle successive prove o, in subordine, ripetizione della prova scritta. In sede cautelare il TAR aveva respinto la domanda, rilevando, quanto all'anonimato, il valore probatorio privilegiato del verbale della commissione ai sensi dell'art. 2700 c.c. e, quanto ai quesiti, la genericità delle contestazioni e l'assenza di una specifica censura riferita ai singoli quesiti.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure sull'ambito delle materie oggetto della prova scritta e sull'anonimato. Dopo il rigetto della domanda cautelare, i ricorrenti non avevano partecipato alle prove successive; il concorso si era inoltre concluso con la pubblicazione della graduatoria finale. La difesa dei ricorrenti aveva espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e del principio dispositivo, il giudice ha ritenuto di non poter decidere la controversia nel merito in presenza di tale dichiarazione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'andamento complessivo della controversia e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 2700 c.c.
Il verbale della commissione di concorso, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso per quanto attestato in ordine alle modalità di svolgimento della prova.
art. 8 del bando di concorso
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per sostenere che alcuni quesiti della prova scritta riguardassero materie riservate alla prova orale; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore, proveniente da un procuratore munito di potere di rappresentanza processuale, circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l'improcedibilità del ricorso, poiché, in applicazione del principio dispositivo, il giudice non può decidere nel merito una controversia alla cui definizione la parte dichiara di non avere più interesse.
- La conclusione della procedura concorsuale e la mancata partecipazione del ricorrente alle prove successive, dopo il rigetto della domanda cautelare, possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione della non ammissione alle fasi successive, quando la parte non prospetti più un interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
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