Cassazione Penale, Sentenza n. 37131/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000: Pandofini, in qualità di firmatario della dichiarazione della Icom s.r.l., era stato ritenuto aver indicato nella dichiarazione IVA 2016 elementi passivi fittizi per 1.663.432,02 euro avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorso per cassazione contestava, tra l'altro, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo specifico) e la corretta interpretazione di principi IVA comunitari, sostenendo che non vi fosse prova che l'imputato fosse consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole della frode, essendo di fatto un prestanome e la società emittente realmente operativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della Corte di merito, basata principalmente sull'accettazione della carica, sulla mancata effettuazione di controlli e sulla sottovalutazione di segnali di allarme, non dimostrava il dolo (neanche eventuale) richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, ma al più la colpa (violazione del dovere di diligenza). Pertanto la condanna, fondata su tali elementi, presenta vizio motivazionale e va riesaminata.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
La norma richiede il dolo specifico "al fine di evadere le imposte"; si compone di dolo generico (indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti) e dolo specifico (la finalità di evadere). La Corte ha sottolineato che per la sussistenza del reato non è sufficiente la negligenza o la responsabilità di posizione.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
Richiamata nel ricorso in relazione a principi IVA comunitari; implicita la necessità di valutare la sussistenza di elementi che legittimino la detrazione IVA e la conoscenza dell'acquirente circa la frode dell'emittente.
art. 192 cod. proc. pen.
Citato a supporto di censure probatorie; il ricorso invocava profili di utilizzabilità di atti/processi verbali, anche se tali profili non sono stati decisivi nella pronuncia di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e insufficiente o contraddittoria motivazione) invocate dal difensore; la Corte ha accolto la censura motivazionale relativa al dolo.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato quale norma di riferimento per la requisitoria del Pubblico Ministero (formalità procedurale): indicazione che la requisitoria è stata redatta ai sensi di tale disposizione.
art. 27, comma 1, Cost.
Riferimento costituzionale usato per escludere una responsabilità automatica di posizione: la Corte afferma che non si può fondare il dolo sulla sola carica rivestita dall'imputato.
Massime di principio
- Per i reati fiscali previsti dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 è necessario provare non solo la dichiarazione di elementi passivi fittizi (dolo generico), ma anche il dolo specifico ossia la finalità consapevole di evadere le imposte; la mera negligenza o omissione di controlli non sono sufficienti.
- La responsabilità basata unicamente sulla carica rivestita (es. essere legale rappresentante) non può sostituire la prova del dolo: la posizione di garanzia non vale a creare automaticamente dolo penale senza ulteriori elementi probatori.
- Il dolo eventuale è configurabile quando l'agente, pur in dubbio sulla fittizietà degli elementi passivi, accetti consapevolmente il rischio che siano fittizi; in assenza di elementi che attestino tale accettazione consapevole, si profila solo colpa.
- Il pubblico ministero deve fornire elementi concreti che colleghino la condotta dell'imputato alla consapevolezza o all'accettazione del rischio di frode (comunicazioni, istruzioni, evidenze oggettive di frode, pattern anomali non compatibili con l'operatività reale del fornitore).
- Nelle fattispecie complesse di frodi IVA (es. caroselli) occorre distinguere tra l'effettiva operatività economica delle parti e la soggettiva inesistenza delle singole operazioni fatturate: l'accertamento della soggettiva inesistenza richiede prove specifiche.
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