Sentenza del 30/12/2016 n. 27485 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale notificata il 28 gennaio 2008 per INVIM e sanzioni, sostenendo principalmente che l'iscrizione a ruolo fosse tardiva e soggetta al termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, anziché al termine ordinario decennale di prescrizione. Ha inoltre contestato la regolarità dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, per omessa notifica all'agente della riscossione, e il mancato esame da parte della CTR delle ulteriori eccezioni riproposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l'integrazione del contraddittorio disposta dalla CTR nei confronti dell'agente della riscossione, escludendo l'inammissibilità dell'appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il contribuente non aveva trascritto le parti dell'appello incidentale necessarie a verificare la censura. Ha infine ritenuto infondato il motivo sulla tardività della riscossione: quando la pretesa tributaria è stata confermata da una sentenza passata in giudicato, il titolo della pretesa diventa la sentenza e si applica il termine generale decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato, non i termini decadenziali previsti per gli atti amministrativi non giudizialmente definiti. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78
Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'imposta si prescrive in dieci anni.
La norma è stata applicata nel senso che il credito erariale relativo a INVIM e imposta di registro, una volta definitivamente accertato, può essere riscosso entro il termine decennale di prescrizione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76
Il termine triennale decorrente dal passaggio in giudicato riguarda l'ulteriore attività di determinazione dell'imposta da parte dell'Amministrazione, non la riscossione di un credito già integralmente determinato dalla sentenza.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, nella numerazione allora richiamata
Il termine previsto per l'iscrizione a ruolo riguarda i crediti derivanti da atti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione e non si applica, secondo la Corte, quando la pretesa sia stata confermata da una sentenza passata in giudicato.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Il termine decadenziale per la notificazione della cartella concerne la messa in esecuzione di un atto amministrativo e non opera nello stesso modo quando il titolo della pretesa è costituito da una sentenza passata in giudicato.
Codice civile, art. 2953
La sentenza passata in giudicato che accerta definitivamente il credito consente l'applicazione del termine di prescrizione decennale proprio dei diritti risultanti da una decisione giudiziale.
Codice di procedura civile, art. 331
In appello, se tutte le parti presenti nel primo grado sono coinvolte in rapporti processuali inscindibili o dipendenti, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio; l'omessa notifica iniziale non comporta automaticamente l'inammissibilità del gravame.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Nel processo tributario l'appello deve rispettare le regole sul contraddittorio; tuttavia, quando una parte del primo grado sia stata pretermessa, il vizio può essere sanato mediante integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2, e Codice di procedura civile, art. 343
Le eccezioni e le domande non accolte devono essere specificamente riproposte in appello; chi deduce in cassazione il loro mancato esame deve indicare e trascrivere gli elementi necessari per consentire il controllo della censura.
Legge n. 69 del 2009, art. 58
L'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. rendeva non necessaria la formulazione dei quesiti di diritto per il ricorso relativo a una sentenza pubblicata dopo il 4 luglio 2009.
Massime di principio
- Quando una pretesa tributaria viene contestata giudizialmente e la sentenza che la conferma passa in giudicato, il titolo della riscossione tende a essere la sentenza e non più l'originario avviso impositivo.
- In tale situazione, se l'importo è già determinato, la riscossione è normalmente soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato, anziché ai termini decadenziali previsti per gli atti amministrativi non impugnati.
- Il termine triennale previsto dalla disciplina dell'imposta di registro può riguardare la determinazione ulteriore dell'imposta, ma non necessariamente la riscossione di un importo già definito dalla decisione giudiziale.
- L'omessa notifica dell'appello a una parte presente nel primo grado non determina sempre l'inammissibilità dell'impugnazione: se le cause sono inscindibili o dipendenti, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio.
- In cassazione, le censure processuali devono essere autosufficienti: occorre riportare gli atti e i passaggi rilevanti per permettere alla Corte di verificare direttamente il vizio denunciato.
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