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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31699/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposta catastale per l'anno 2005. I contribuenti hanno contestato: l'asserita inesistenza della notifica, perché eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo posta; la mancata specificazione degli interessi indicati in cartella; la mancanza, nelle difese, della relata di notifica. In cassazione hanno articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza/procedimento per mancata autorizzazione della chiamata in causa dell'ente impositore richiesta dalla concessionaria; 2) nullità per assoluta mancanza di motivazione sul punto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR deciso sulla questione degli interessi sulla base di fatti non dedotti; 4) violazione delle norme sulla riscossione e sullo Statuto del contribuente per avere la CTR ritenuto sufficiente la motivazione della cartella e per aver richiamato una norma sugli interessi ritenuta non pertinente. La censura sostanziale verteva quindi sia sulla validità della notifica sia sul criterio e sulla motivazione del calcolo degli interessi iscritti a ruolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i primi due motivi, osservando che nel processo tributario la chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario ha natura di litis denuntiatio e non richiede autorizzazione del giudice; inoltre non ricorre litisconsorzio necessario, sicché i contribuenti non avevano interesse a dolersi della mancata autorizzazione alla chiamata. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati anche il terzo e il quarto motivo: la cartella, per come censurata, non era stata trascritta integralmente nel ricorso, sicché mancava la base per verificare il dedotto vizio; in ogni caso, la motivazione della cartella sugli interessi era da ritenersi sufficiente secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite, poiché, a seconda che la cartella sia primo atto o atto consequenziale, è richiesto un diverso livello di motivazione, senza necessità di indicare i singoli saggi periodici o le modalità di calcolo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    La chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o validità degli atti esecutivi ha natura di litis denuntiatio e non richiede autorizzazione del giudice.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La notifica della cartella può avvenire mediante invio di plico raccomandato nel rispetto della disciplina speciale.

  • art. 30 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla CTR quale base del calcolo degli interessi di mora; la Corte non accoglie la censura sul punto.

  • art. 20 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dai ricorrenti quale norma relativa agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; la doglianza sul diverso riferimento normativo è stata ritenuta tardiva e comunque infondata.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    L'obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto, a seconda dei casi, dal richiamo dell'atto presupposto e dalla quantificazione degli accessori oppure dall'indicazione della base normativa e della decorrenza degli interessi.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Concorre al parametro di sufficienza motivazionale degli atti amministrativi richiamato per la cartella di pagamento.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata quale parametro dei motivi di nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario della riscossione, quando sia prevista ai fini della litis denuntiatio, non richiede autorizzazione del giudice e non dà luogo a litisconsorzio necessario.
  • Solo la parte sulla quale grava l'onere di chiamare in causa il terzo può dolersi della mancata autorizzazione o della mancata integrazione del contraddittorio, non potendo la controparte invocare un pregiudizio che non incide sulla sua posizione processuale.
  • In tema di cartella di pagamento, la motivazione è sufficiente se la cartella è conseguente a un atto presupposto che abbia già determinato il debito; se invece la cartella è il primo atto sulla pretesa accessoria, deve indicare base normativa e decorrenza degli interessi, senza che sia necessaria la specificazione analitica dei singoli tassi o delle modalità di calcolo.
  • Nel ricorso per cassazione la censura che investe il contenuto di un atto impugnato deve consentire alla Corte il controllo diretto del vizio dedotto; l'omessa trascrizione dell'atto rilevante può rendere il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Le deduzioni nuove formulate solo con memoria illustrativa non possono introdurre questioni non contenute nel ricorso originario e sono quindi tardive.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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