Cassazione Civile, Ordinanza n. 31699/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposta catastale per l'anno 2005. I contribuenti hanno contestato: l'asserita inesistenza della notifica, perché eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo posta; la mancata specificazione degli interessi indicati in cartella; la mancanza, nelle difese, della relata di notifica. In cassazione hanno articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza/procedimento per mancata autorizzazione della chiamata in causa dell'ente impositore richiesta dalla concessionaria; 2) nullità per assoluta mancanza di motivazione sul punto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR deciso sulla questione degli interessi sulla base di fatti non dedotti; 4) violazione delle norme sulla riscossione e sullo Statuto del contribuente per avere la CTR ritenuto sufficiente la motivazione della cartella e per aver richiamato una norma sugli interessi ritenuta non pertinente. La censura sostanziale verteva quindi sia sulla validità della notifica sia sul criterio e sulla motivazione del calcolo degli interessi iscritti a ruolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i primi due motivi, osservando che nel processo tributario la chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario ha natura di litis denuntiatio e non richiede autorizzazione del giudice; inoltre non ricorre litisconsorzio necessario, sicché i contribuenti non avevano interesse a dolersi della mancata autorizzazione alla chiamata. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati anche il terzo e il quarto motivo: la cartella, per come censurata, non era stata trascritta integralmente nel ricorso, sicché mancava la base per verificare il dedotto vizio; in ogni caso, la motivazione della cartella sugli interessi era da ritenersi sufficiente secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite, poiché, a seconda che la cartella sia primo atto o atto consequenziale, è richiesto un diverso livello di motivazione, senza necessità di indicare i singoli saggi periodici o le modalità di calcolo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. n. 112/1999
La chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o validità degli atti esecutivi ha natura di litis denuntiatio e non richiede autorizzazione del giudice.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella può avvenire mediante invio di plico raccomandato nel rispetto della disciplina speciale.
art. 30 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla CTR quale base del calcolo degli interessi di mora; la Corte non accoglie la censura sul punto.
art. 20 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dai ricorrenti quale norma relativa agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; la doglianza sul diverso riferimento normativo è stata ritenuta tardiva e comunque infondata.
art. 7 l. n. 212/2000
L'obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto, a seconda dei casi, dal richiamo dell'atto presupposto e dalla quantificazione degli accessori oppure dall'indicazione della base normativa e della decorrenza degli interessi.
art. 3 l. n. 241/1990
Concorre al parametro di sufficienza motivazionale degli atti amministrativi richiamato per la cartella di pagamento.
art. 112 c.p.c.
La censura per ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata quale parametro dei motivi di nullità della sentenza o del procedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario della riscossione, quando sia prevista ai fini della litis denuntiatio, non richiede autorizzazione del giudice e non dà luogo a litisconsorzio necessario.
- Solo la parte sulla quale grava l'onere di chiamare in causa il terzo può dolersi della mancata autorizzazione o della mancata integrazione del contraddittorio, non potendo la controparte invocare un pregiudizio che non incide sulla sua posizione processuale.
- In tema di cartella di pagamento, la motivazione è sufficiente se la cartella è conseguente a un atto presupposto che abbia già determinato il debito; se invece la cartella è il primo atto sulla pretesa accessoria, deve indicare base normativa e decorrenza degli interessi, senza che sia necessaria la specificazione analitica dei singoli tassi o delle modalità di calcolo.
- Nel ricorso per cassazione la censura che investe il contenuto di un atto impugnato deve consentire alla Corte il controllo diretto del vizio dedotto; l'omessa trascrizione dell'atto rilevante può rendere il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Le deduzioni nuove formulate solo con memoria illustrativa non possono introdurre questioni non contenute nel ricorso originario e sono quindi tardive.
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