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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20154/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GIP del 15/12/2021 che non aveva convalidato l'arresto in flagranza di Houam Abderrahman per detenzione ai fini di spaccio di gr. 1,55 di cocaina (4 involucri). Il PM ha denunciato la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rilevando che nella parte motiva il GIP aveva invece riconosciuto che l'arresto era stato eseguito nei casi consentiti dalla legge (richiamando art. 380, comma 2, lett. h) c.p.p.) ma poi nel dispositivo aveva rigettato la convalida.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato che il giudice della convalida deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti legali dell'arresto e l'uso ragionevole dei poteri da parte della polizia giudiziaria, senza valutare gravità indiziaria, esigenze cautelari o responsabilità penale. Ha constatato una evidente contraddizione tra la parte motiva (che riconosceva la legittimità dell'arresto) e il dispositivo (che ne negava la convalida). Per le ragioni indicate e in considerazione del carattere perentorio della fase, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha affermato che l'arresto era legittimamente eseguito.

Norme richiamate

  • art. 380, comma 2, lett. h) c.p.p.

    Citato dal GIP come norma che rientra tra i casi consentiti per l'esecuzione dell'arresto in flagranza; la Corte considera che, se il GIP riconosce l'applicabilità della norma, non può poi negare la convalida senza motivazione coerente.

  • art. 389, comma 1 c.p.p.

    Richiamato dal GIP come riferimento alle ipotesi di incompetenza o esclusione della convalida; la Corte sottolinea che la verifica del giudice della convalida è limitata ai presupposti di legge e all'uso ragionevole dei poteri da parte della polizia giudiziaria.

  • Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012 (Rv. 253022)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il giudice della convalida non deve valutare gravità indiziaria, esigenze cautelari o responsabilità, ma solo i presupposti legali dell'arresto e l'uso ragionevole dei poteri.

  • Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015 (Rv. 262502)

    Conferma il principio che la valutazione della convalida è limitata e non deve sovrapporsi alle valutazioni proprie della fase cautelare o del merito.

  • Sez. 6, n. 5048 del 27/11/2012

    Rileva che il giudice non può sovrapporre una propria autonoma interpretazione di elementi oggettivi del verbale di arresto senza adeguata motivazione.

  • Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007

    Richiamata in tema di limiti della valutazione del giudice della convalida rispetto al materiale probatorio raccolto dalla polizia giudiziaria.

  • Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016 (dep. 2017), Vattimo (Rv. 270042)

    Principio che autorizza l'annullamento senza rinvio di un provvedimento di convalida quando il ricorso vertente su una fase perentoria riguardi esclusivamente la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e un rinvio sarebbe meramente formale.

Massime di principio

  • Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza deve limitarsi a verificare i presupposti legali dell'arresto e l'uso ragionevole dei poteri da parte della polizia giudiziaria, senza valutare la gravità indiziaria, le esigenze cautelari o la responsabilità penale.
  • Se il GIP ritiene che la polizia giudiziaria abbia ecceduto nella discrezionalità concessale, deve fornire una motivazione adeguata e non contraddittoria; l'esistenza di contraddizioni tra motivazione e dispositivo può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Quando il ricorso investe una fase perentoria e riguarda soltanto la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata se un rinvio produrrebbe solo un effetto formale privo di rilievo pratico.
  • La distinzione tra controllo sulla legittimità dell'arresto (competenza del giudice della convalida) e valutazioni sul merito o sulle misure cautelari (competenza di altri gradi/istituti) è sostanziale e va rispettata nelle motivazioni.
  • In caso di riconoscimento nella parte motiva della legittimità dell'arresto, il dispositivo non può affermare il contrario senza spiegazioni coerenti; l'incoerenza formale è motivo di annullamento.

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