Sentenza n. 2531/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per la formazione dei docenti per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente a tempo determinato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 420/2025 del Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza aveva condannato il Ministero all’accredito sulla Carta dell’importo proporzionato alle ore e alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l’attestazione del passaggio in giudicato e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dalla legge, l’Amministrazione non aveva eseguito il comando giudiziale. Ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di accredito delle somme, comprensive degli interessi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione e il Ministero non vi aveva dato spontanea esecuzione entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante registrazione del docente sulla piattaforma dedicata e accredito sulla Carta elettronica delle somme dovute, inclusi gli interessi legali espressamente previsti dal titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso inutilmente del termine di centoventi giorni per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari consente di attivare l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
La previsione sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione destinataria non si conformi spontaneamente al comando giudiziale.
- Ai fini dell’ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione rilevano la notificazione del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione abbia adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve assicurare l’integrale esecuzione del titolo nei suoi esatti contenuti; se il titolo riconosce anche gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo, l’ordine di esecuzione deve comprenderli.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo l’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dall’origine un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all’esecuzione entro un ulteriore termine.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso quando trovi applicazione analogica il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale previsto dall’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
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