Cassazione Penale, Sentenza n. 49575/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva autorizzato, in parziale accoglimento del reclamo del DAP, lo svolgimento dei colloqui telefonici periodici del detenuto sottoposto al regime 41-bis tramite videocollegamento. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe giustificato il ricorso al videocollegamento esclusivamente con l'emergenza pandemica da Covid-19, senza valutare che le limitazioni agli spostamenti e agli accessi agli istituti penitenziari costituiscono di per sé un pregiudizio irreparabile al diritto ai colloqui.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito il principio consolidato secondo cui i detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis possono essere autorizzati a colloqui visivi o telefonici tramite videocollegamento in presenza di situazioni fattuali che rendano impossibile o gravemente difficile lo svolgimento dei colloqui in modalità ordinarie, purché siano adottate le cautele di sicurezza previste. Ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale di Perugia che ha fondato la deroga sulle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Il regime differenziato di cui all'art. 41-bis non esclude, in linea di principio, misure derogatorie come i colloqui audiovisivi; tali misure devono comunque rispettare le cautele per finalità di sicurezza pubblica e carceraria
Cass. Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021 (Emmanuello)
Il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis
Giurisprudenza favorevole alla possibilità di autorizzare videocollegamenti per detenuti 41-bis in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà, con modalità controllabili e compatibili con le esigenze di sicurezza
Cass. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2004 (Trigilia)
La sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi ... mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza) ... da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica
Precedente giurisprudenziale che già ammetteva, prima della pandemia, la videoconferenza come strumento compatibile con il 41-bis qualora garantisca la sicurezza
Massime di principio
- La sottoposizione al regime 41-bis non determina un divieto assoluto di colloqui audiovisivi: sono possibili deroghe temporanee alle modalità ordinarie se sussistono impossibilità o gravissima difficoltà concrete nel tenere colloqui in presenza
- La misura deve essere valutata caso per caso: è necessario documentare l'impossibilità o la gravità della difficoltà (es. limitazioni agli spostamenti dei familiari, divieti di accesso all'istituto, misure sanitarie)
- Le autorizzazioni ai videocollegamenti devono adottare modalità esecutive controllabili e idonee a preservare le cautele di sicurezza richieste dall'art. 41-bis, per impedire comportamenti che possano compromettere la sicurezza interna o pubblica
- L'emergenza sanitaria (es. pandemia) giustifica in modo evidente e temporaneo l'uso del videocollegamento, ma anche in assenza di emergenza analoghe limitazioni materiali possono legittimare la deroga se adeguatamente motivate
- Le deroghe sono temporanee e proporzionate: devono essere limitate alla durata e all'entità della situazione che le giustifica e possono essere revocate quando venga meno la condizione ostativa
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