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Sentenza

Sentenza n. 355/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. 1032 del 03.05.2024, con cui l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” ha denegato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativamente alla realizzazione della piscina (disponendo, segnatamente, che “la prevista piscina in cls non sia posta in opera”); - della nota prot. 6746-P del 26.04.2024, con cui la Soprintendenza ha denegato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativamente alla realizzazione della piscina (disponendo, segnatamente, che “la prevista piscina in cls non sia posta in opera”); - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202400860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Parere della Soprintendenza recante il diniego della realizzazione di una piscina in calcestruzzo e conseguente nota dell’Unione dei Comuni che ha richiesto l’adeguamento della documentazione progettuale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico, aveva presentato istanza per il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica relativi alla realizzazione di una casa isolata con piscina. Dopo il parere urbanistico-edilizio favorevole del Comune e il parere favorevole con prescrizioni della Commissione locale per il paesaggio, la Soprintendenza, nell’ambito del procedimento ex art. 146 d.lgs. 42/2004, aveva prescritto che la piscina in calcestruzzo non fosse realizzata. L’Unione dei Comuni aveva quindi chiesto l’aggiornamento della documentazione progettuale. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, eccesso di potere, errore di fatto e di diritto, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e violazione dell’elaborato 4.4.4 del PPTR sulle strutture in pietra a secco. In particolare, ha contestato l’assenza di una motivazione concreta sulle caratteristiche della piscina, il mancato confronto con le Linee guida del PPTR, che consentono piscine di piccole dimensioni per singole unità immobiliari, e l’erronea qualificazione dell’intervento, costituito da moduli prefabbricati facilmente amovibili.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il parere della Soprintendenza sia la nota dell’Unione dei Comuni, disponendo la salvezza del riesercizio del potere. Il giudice ha qualificato il parere paesaggistico ex art. 146 d.lgs. 42/2004 come espressione di valutazione tecnico-discrezionale, vincolante per il successivo provvedimento autorizzatorio, ma soggetta a un obbligo di motivazione ampia e circostanziata. Il parere impugnato si limitava a richiami generali alle norme e ai vincoli senza valutare le concrete caratteristiche progettuali della piscina, senza spiegare perché l’intervento fosse incompatibile con i valori paesaggistici e senza confrontarsi con le Linee guida 4.4.4 del PPTR, che ammettono piscine di piccole dimensioni anche per singole unità immobiliari. Inoltre, non considerava adeguatamente la natura prefabbricata e facilmente amovibile dei moduli previsti. Il difetto motivazionale e valutativo incideva anche sul contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis l. 241/1990, poiché un’interlocuzione effettiva avrebbe potuto consentire modifiche progettuali o accorgimenti tecnici idonei a superare le criticità. Le spese sono state poste a carico del Ministero della Cultura e della Soprintendenza, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, spese vive e contributo unificato; sono state compensate tra le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Il parere della Soprintendenza è espressione di valutazione tecnico-discrezionale e produce effetti vincolanti nel procedimento paesaggistico, ma deve essere adeguatamente motivato, con ricostruzione delle premesse e dell’iter logico-valutativo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione concreta e circostanziata del parere paesaggistico, tale da esplicitare le ragioni dell’incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il contraddittorio procedimentale deve consentire al privato di interloquire sulle criticità e, ove possibile, di proporre accorgimenti tecnici o modifiche progettuali idonee a ottenere l’autorizzazione.

  • elaborato 4.4.4 PPTR Puglia

    Le Linee guida, rilevanti per la valutazione paesaggistica, consentono la realizzazione di piscine di piccole dimensioni anche a servizio di singole unità immobiliari; il parere deve confrontarsi concretamente con tale disciplina.

Massime di principio

  • Il parere della Soprintendenza previsto dall’art. 146 d.lgs. 42/2004, pur essendo espressione di valutazione tecnico-discrezionale e avendo efficacia vincolante nel procedimento paesaggistico, non può consistere in un diniego apodittico o in un richiamo generale ai vincoli: deve illustrare le caratteristiche concrete dell’intervento, i valori paesaggistici tutelati e l’iter logico che conduce alla valutazione di incompatibilità.
  • Un parere paesaggistico negativo è illegittimo quando non esplicita le effettive ragioni di contrasto tra l’intervento progettato e i valori paesaggistici dell’area e non indica, ove configurabili, accorgimenti tecnici o modifiche progettuali idonei a rendere l’intervento compatibile.
  • La motivazione del parere paesaggistico deve confrontarsi con la disciplina tecnica e pianificatoria applicabile, incluse le linee guida del piano paesaggistico che ammettano, a determinate condizioni, interventi analoghi a quello richiesto.
  • Nel procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il contraddittorio procedimentale deve essere effettivo e funzionale a consentire al privato di chiarire le caratteristiche dell’intervento o di adeguare il progetto; la sua violazione assume rilievo quando un’interlocuzione avrebbe potuto prevenire il diniego o il contenzioso.
  • Quando il provvedimento dell’amministrazione procedente si fonda unicamente su un parere paesaggistico illegittimo per difetto di motivazione e istruttoria, l’annullamento può estendersi anche al provvedimento consequenziale, con salvezza del riesercizio del potere.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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