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Ordinanza

Ordinanza n. 5693/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza alla sentenza n. 826/2023 del Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione prima Lavoro, pubblicata il 14/07/2023 e resa nel procedimento n. 4952/2021 R.G.

Giustizia amministrativa202414121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia o parziale adempimento nell'esecuzione della sentenza n. 826/2023 del Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 826/2023 del Tribunale Ordinario di Velletri, pubblicata il 14 luglio 2023. Con precedente sentenza n. 9212/2025, il TAR aveva accolto la domanda e ordinato all'amministrazione di provvedere all'esecuzione del titolo, nominando, in caso di perdurante inottemperanza, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso. Il Commissario ha riferito il parziale adempimento del giudicato e ha chiesto una proroga dell'incarico per completare le attività intraprese. Non risultano dedotti ulteriori motivi di illegittimità dell'azione amministrativa, poiché la pronuncia riguarda esclusivamente la prosecuzione della fase di esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza del Commissario ad acta, ritenendo che le attività già intraprese, unitamente alla particolare complessità e tecnicità della materia, giustificassero la prosecuzione dell'incarico. Ha sollecitato il Commissario a porre in essere tutte le attività necessarie alla definitiva esecuzione della sentenza n. 826/2023 entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione, se antecedente, dell'ordinanza. In caso di ulteriore inerzia, ha convocato il Commissario alla camera di consiglio del 17 giugno 2026 per riferire sugli adempimenti svolti e sui relativi esiti. L'ordinanza non definisce nuovamente nel merito la domanda di ottemperanza, già accolta con la sentenza n. 9212/2025, ma dispone misure di impulso e controllo dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato risulta solo parzialmente eseguito e il Commissario ad acta abbia già intrapreso attività esecutive, il giudice può prorogarne l'incarico e fissare un ulteriore termine per il completamento degli adempimenti.
  • La particolare complessità e tecnicità della materia può giustificare la prosecuzione dell'attività del Commissario ad acta, accompagnata dalla convocazione dello stesso per verificare gli esiti dell'esecuzione in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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