Cassazione Penale, Sentenza n. 19111/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza per presunta errata valutazione della tempestività dell'appello. Il ricorrente deduceva che la Corte di appello aveva calcolato erroneamente i termini: la sentenza di primo grado del 6/05/2022 aveva riservato il deposito della motivazione in 80 giorni; la motivazione è stata effettivamente depositata il 27/07/2022 (82° giorno) e l'avviso di deposito è stato comunicato dalla cancelleria il 1/08/2022, durante il periodo feriale. L'appello depositato il 13/10/2022 era quindi, secondo il ricorrente, tempestivo, essendo stato proposto entro i 45 giorni decorrenti dal 1° settembre.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la Corte di appello aveva erroneamente dichiarato tardivo l'appello. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Campobasso per il giudizio, disponendo altresì che la Corte di appello verifichi eventuali difformità tra le date di deposito risultanti dal timbro, dall'intestazione e dai registri informatici, atteso che alcuni numeri apparivano modificati.
Norme richiamate
art. 544 cod. proc. pen.
Richiamato come termine di riferimento per le impugnazioni; la Corte ha valutato il corretto computo dei termini di impugnazione in relazione al deposito della motivazione e alla comunicazione dell'avviso di deposito.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina del deposito della motivazione e alla decorrenza dei termini per le impugnazioni; la Corte ha considerato che la comunicazione avvenuta durante il periodo feriale posticipa la decorrenza effettiva dei termini.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla valutazione della correttezza del calcolo dei termini; la Corte ha ritenuto sussistente un errore di diritto nel computo effettuato dalla Corte di appello.
Massime di principio
- Il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione; se tale comunicazione avviene durante il periodo feriale, la decorrenza utile può essere posticipata fino al ristabilirsi dei termini (es. 1° settembre).
- Quando la motivazione è depositata con riserva, è essenziale verificare la data effettiva di deposito e la data di comunicazione dell'avviso di deposito (timbri, intestazione, registri informatici), perché discrepanze possono incidere sulla tempestività dell'impugnazione.
- Se il giudice di merito dichiara l'impugnazione tardiva, è possibile proporre ricorso per cassazione dimostrando l'errato calcolo dei termini attraverso gli atti ufficiali (avvisi di deposito, certificazioni di cancelleria).
- In presenza di depositi o comunicazioni effettuate durante il periodo feriale, il computo dei termini va verificato alla luce delle regole sulle ferie giudiziarie; ciò può rendere tempestiva un'impugnazione altrimenti ritenuta tardiva.
- È prudente, in casi dubbi, acquisire formalmente gli atti di cancelleria (avviso di deposito, registri informatici, timbri) e segnalare subito eventuali incongruenze nella datazione per preservare i termini di impugnazione.
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