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Sentenza

Sentenza n. 2602/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

Giustizia amministrativa202305053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 228/2023, relativa all’impugnazione dell’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e, tramite tale atto, del diniego di SCIA e dell’ordinanza dirigenziale di rimozione degli effetti della SCIA

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il giudizio di appello riguardava la sentenza con cui il TAR Toscana aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato il ricorso e i motivi aggiunti proposti contro gli atti del Comune di Marciana relativi a opere edilizie consistenti in servizi igienici. L’appellante deduceva: illogicità e contraddittorietà della sentenza quanto al rapporto tra l’ordinanza di demolizione n. 5/2015 e l’ordinanza dirigenziale n. 111/2015; erronea valutazione della posizione e dell’interesse della controinteressata; erronea applicazione dei principi sull’estensione soggettiva dell’efficacia del giudicato; travisamento della volontà dell’amministrazione circa il carattere integrante dell’ordinanza n. 5/2015 rispetto all’ordinanza n. 111/2015; nonché travisamento delle risultanze istruttorie riguardanti la notificazione dell’ordinanza n. 5/2015. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un decreto di annullamento in autotutela degli atti oggetto della controversia, valorizzando le precedenti pronunce amministrative e le risultanze peritali sulla datazione dei manufatti al periodo 1940-1953 e ritenendo che, all’epoca della loro realizzazione, non fosse richiesto alcun titolo edilizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’annullamento in autotutela dell’ordinanza di demolizione, della nota del responsabile dell’Area tecnica e dell’accertamento di inottemperanza avesse eliminato gli atti impugnati e soddisfatto l’interesse azionato, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La successiva impugnazione proposta dall’appellante contro il provvedimento comunale di autotutela non impedisce tale esito, poiché il nuovo giudizio non determina una situazione di pregiudizialità necessaria rispetto all’appello. È stata inoltre respinta l’istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del ricorso contro l’autotutela. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione del fatto che il Comune si è attivato diligentemente in autotutela senza attendere una decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Tanto premesso, tale circostanza, ai sensi del comma 5 dell’art. 34 del c.p.a. configura la cessazione della materia del contendere con conseguente improcedibilità del gravame.

    L’annullamento in autotutela degli atti impugnati, quando elimina la situazione controversa e soddisfa l’interesse azionato, determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Disposizioni per l’attuazione del provvedimento dell’11 agosto 2015 prot. 8185 – Provvedimento di rimozione degli eventuali effetti dannosi e disposizioni per conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti – art. 19, c. 3, legge 241/1990 e s.m.i.
  • D.M. 18 agosto 1952

    Il Comune lo ha richiamato per rilevare che, secondo la datazione delle opere, il vincolo sull’Isola d’Elba non era ancora vigente al momento della loro realizzazione.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela degli atti amministrativi impugnati, quando elimina integralmente la situazione controversa e soddisfa l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La pendenza di un autonomo giudizio contro il provvedimento di autotutela non impedisce la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio originario, salvo che tra i due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità necessaria.
  • Non è necessario sospendere il giudizio originario in attesa della definizione dell’impugnazione dell’atto di autotutela quando il nuovo giudizio ha oggetto distinto e non condiziona giuridicamente la decisione sulla sopravvenuta eliminazione degli atti originariamente impugnati.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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