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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7026/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava per due motivi: 1) vizio di motivazione per il mancato esame della memoria ex art. 121 c.p.p., sostenendo che al momento della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza (5 agosto 2019) e per il periodo di percezione del beneficio (agosto 2019 - agosto 2020) non esisteva l'obbligo normativo di indicare misure cautelari o determinate condanne (incluso il reato per cui era stata sottoposta a misura), per cui non era tenuta a comunicare nulla all'INPS; ha inoltre denunciato carenze sulla motivazione di primo grado e l'assenza dell'elemento psicologico. 2) violazione di legge per mancata pronuncia di assoluzione rispetto a capi (A) e (B) a seguito dell'abrogazione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo (ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 49686/13.07.2023 secondo cui la successiva abrogazione non fa venire meno il reato già consumato) e fondato il primo motivo. Dal fatto è emerso che la misura cautelare (obbligo di presentazione) operò dal 26/06/2019 al 02/10/2019 e la domanda era del 05/08/2019; tuttavia, nella formulazione originaria dell'art. 7 d.l. n.4/2019 non era previsto l'obbligo di segnalare la misura per i reati comuni o per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; tale reato fu inserito nell'elenco solo successivamente (legge 30/12/2021) e la conversione in legge n.26/2019 aveva comunque ampliato l'elenco solo dopo la presentazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 4 del 2019 (conv. in l. n. 26/2019)

    3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

    La Corte ha rilevato che la formulazione originaria non includeva l'obbligo di segnalare tutte le condanne/misure poi aggiunte con successive modifiche; le modifiche legislative successive che hanno ampliato l'elenco non trovano applicazione retroattiva al momento della domanda presentata prima.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Il reato è stato inserito successivamente nell'elenco dei reati preclusivi del beneficio; l'inserimento posteriore non retroagisce alla domanda presentata quando tale reato non era ancora previsto come causa di revoca.

  • legge di conversione n. 26 del 2019

    Ha modificato il comma 3 dell'art. 7 ampliando inizialmente l'elenco dei reati che comportano la revoca del beneficio rispetto alla formulazione originaria del d.l.; tuttavia la modifica si applica solo alle situazioni future rispetto all'entrata in vigore.

  • Legge 30 dicembre 2021 (modifiche all'art. 7)

    Ha ulteriormente ampliato il catalogo dei reati preclusivi inserendo, tra gli altri, l'art. 73 d.P.R. 309/1990; anche questa ampliatione non è applicabile retroattivamente alla richiesta presentata in data anteriore.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 49686 del 13/07/2023 (Rv. 285435-01)

    Interpretazione giurisprudenziale richiamata dalla Corte: la successiva abrogazione di una norma penale non elimina automaticamente la responsabilità per fatti commessi anteriormente; pertanto l'abrogazione non impone l'assoluzione automatica.

  • art. 121 c.p.p.

    Riferimento procedurale: memoria ex art. 121 c.p.p. doveva essere valutata; la ricorrente lamentava che non era stata considerata adeguatamente la memoria che evidenziava l'assenza di obblighi di comunicazione al tempo della domanda.

Massime di principio

  • Le modifiche legislative che ampliano l'elenco dei reati preclusivi a benefici sociali non si applicano retroattivamente alle domande presentate prima dell'entrata in vigore delle modifiche, salvo espressa disposizione contraria.
  • Se al momento della presentazione di una domanda non esisteva un obbligo normativo di segnalazione di una condizione (es. misura cautelare o condanna), il beneficiario non può essere sanzionato penalmente per mancata comunicazione introdotta successivamente.
  • La successiva abrogazione di una norma penale non comporta automaticamente l'estinzione del reato già consumato; viceversa, l'introduzione successiva di una causa di preclusione non cancella effetti giuridici anteriori se non prevista retroattivamente.
  • Le decisioni di legittimità devono valutare le memorie e le eccezioni processuali (es. art. 121 c.p.p.); l'omessa considerazione può essere motivo di annullamento quando incide sulla qualificazione giuridica della condotta.
  • Per casi analoghi è fondamentale verificare la normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza/atto e il regime transitorio delle successive modifiche legislative per determinare obblighi di comunicazione e conseguenti responsabilità.

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