Cassazione Penale, Sentenza n. 3315/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione): contestazione della valutazione probatoria relativa al peso delle sostanze (gr. 515 di eroina/6-MAM e gr. 331,60 di cocaina), alle modalità di confezionamento e occultamento, e alle dichiarazioni rese in sede di convalida; dedotta violazione di legge (artt. 192 e 533 c.p.p. e art. 73 DPR 309/1990) e vizio di motivazione. Richiesta del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.) e, alternativamente, del concorso nel reato meno grave ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990. Contestazione della confisca di 400,00 euro disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., per mancata indicazione del nesso tra denaro e reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ricordato il divieto, per la Corte di legittimità, di riesaminare nel merito la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito; ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che ha valorizzato la gravità dei fatti, le risultanze probatorie (peso, confezionamento, occultamento) e la condotta processuale dell'imputato nel negare una versione smentita dagli elementi probatori, giustificando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'esclusione del fatto di lieve entità. Quanto alla confisca dei 400 euro, pur richiamando un'apparente formulazione alternativa nella sentenza di merito (provento del reato o prezzo della cessione/trasporto), la Cassazione ha ritenuto che la motivazione coprisse entrambe le ipotesi: il rinvenimento del denaro all'interno dell'auto con le sostanze, la divisione in banconote da 50 euro e l'assenza di spiegazione plausibile sul legittimo ingresso della somma giustificano la confisca, sia in termini di confisca facoltativa del profitto sia come confisca obbligatoria del prezzo. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma centrale che punisce la detenzione di stupefacenti con finalità di cessione; la Corte ha ritenuto che il peso complessivo, il confezionamento, l'occultamento e il contesto probatorio siano idonei a dimostrare la finalità di spaccio
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sul fatto di lieve entità come causa di non punibilità o attenuazione; la Corte ha escluso la sua applicabilità per le quantitativi e la gravità del caso
artt. 192 e 533 c.p.p.
Richiamati in relazione a presunte violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte ha precisato il principio per cui la Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella rivalutazione del materiale probatorio
artt. 62-bis e 133 c.p.
Norme sulle circostanze attenuanti generiche e la loro determinazione; la Corte d'appello ha negato le attenuanti alla luce della gravità del fatto e della condotta processuale dell'imputato, decisione confermata dalla Cassazione
art. 240 c.p.
Disciplina della confisca: la Corte ha richiamato la distinzione tra confisca facoltativa del profitto e confisca obbligatoria del prezzo del reato, ritenendo giustificata la confisca della somma rinvenuta per la sua collocazione insieme alle droghe e per l'assenza di alternativa giustificativa
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: contestazioni che richiedono una diversa ponderazione delle prove sono inammissibili o infondate.
- La prova della detenzione ai fini di cessione può essere desunta da un insieme di elementi (peso complessivo della sostanza, confezionamento in dosi, modalità di occultamento, contesto operativo), anche in assenza di una 'documentazione' esplicita del commercio.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche occorre fornire elementi concreti e credibili che contrastino la valutazione della gravità del fatto e la condotta processuale; la mera richiesta non è sufficiente.
- Il fatto di lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 è escluso quando le quantità e le modalità di detenzione indicano oggettivamente rilevanti profili di pericolosità e destinazione alla cessione.
- La confisca del denaro rinvenuto in prossimità di sostanze stupefacenti può essere disposta sia come confisca obbligatoria (se la somma è il prezzo della cessione) sia come confisca facoltativa (se è il profitto del reato); il possessore deve offrire una spiegazione credibile e documentata della provenienza per contrastare la misura ablatoria.
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