Cassazione Penale, Ordinanza n. 21790/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici, non specifici e comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 25/10/2024. I motivi deducevano, in sintesi, vizi motivazionali sulla sussistenza dei reati contestati e violazione di legge nella qualificazione giuridica dei fatti. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano generiche e prive di specificità, sostanzialmente riproduttive dei motivi già proposti in appello e già disattesi, e miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici travisamenti decisivi delle emergenze processuali. Nel testo si richiamano, come temi delle censure, l'attendibilità delle dichiarazioni dell'imputato sull'origine del possesso, la disponibilità della refurtiva in ragione delle modalità di ritrovamento, la condotta minacciosa riferita dalla vittima e la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto da soggetti pericolosi.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso, richiesta a pena di inammissibilità, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione quando le censure siano generiche, meramente reiterative o non correlate alla decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono possedere specificità intrinseca ed estrinseca: non sono ammissibili doglianze generiche, apodittiche o meramente riproduttive di quelle già svolte in appello.
- La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: non è consentita la richiesta di una nuova valutazione delle prove o di una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che si denuncino specifici travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
- Quando il provvedimento impugnato ha già esaminato e confutato le censure difensive con argomentazioni logiche e giuridiche adeguate, il ricorso che si limiti a reiterarle senza confrontarsi con la ratio decidendi è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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