Ordinanza n. 147/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di cessazione immediata dello scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contaminate da PFAS e successivi atti di diniego della sospensione del cronoprogramma concordato
Esito
Favorevole al resistente (gestore fognario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ingiunzione con cui il gestore della pubblica fognatura le aveva ordinato di adottare le misure necessarie alla cessazione immediata dello scarico di acque reflue industriali contaminate da PFAS, mediante il distacco dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento dalla pubblica fognatura entro dieci giorni. Sono state inoltre impugnate, per quanto occorrer potesse, le comunicazioni tecniche di ARPAM sull'esistenza di uno scarico non autorizzato e contenente PFAS, nonché gli atti successivi con cui il gestore e ARPAM avevano respinto o non accolto la richiesta di sospensione dei termini del cronoprogramma definito con l'accordo dell'11 marzo 2025. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento dell'obbligo del gestore di applicare la clausola dell'accordo che consentiva la sospensione concordata dei termini in presenza di imprescindibili esigenze tecniche o di fattori non rientranti nella sfera di controllo della ditta o del gestore. In sede cautelare ha domandato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto accertata una contaminazione storica da PFAS, tale da avere attivato un procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, e ha rilevato che lo scarico in pubblica fognatura non era autorizzato per acque reflue industriali contaminate da PFAS, ma soltanto per acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici. Il Collegio ha inoltre considerato che il progetto di adeguamento e il relativo cronoprogramma erano stati proposti dalla stessa ricorrente e accettati dal gestore per superare la problematica dello scarico, con una durata di circa tre anni a partire da marzo 2025 e con conclusione della fase di progettazione e autorizzazione prevista entro agosto 2026. I successivi contributi tecnico-scientifici e gli esiti della conferenza di servizi non sono apparsi idonei, allo stato, a determinare un'incertezza sopravvenuta sull'attuazione delle misure già proposte; essi avrebbero potuto incidere, semmai, sulla fase finale relativa alla definizione dei livelli operativi del nuovo impianto di depurazione, prevista per il 2027. Le fasi precedenti del progetto avrebbero quindi potuto essere avviate sollecitamente, anche per evitare la prosecuzione dello scarico di acque industriali contaminate nella pubblica fognatura. La domanda cautelare è stata respinta anche in considerazione della proroga già concessa e della prossimità dell'udienza di merito, fissata per il 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 242 d.lgs. 152/2006
Il procedimento di bonifica è stato attivato in relazione alla contaminazione storica da PFAS accertata nel sito.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; l'istanza di sospensione è stata respinta.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prosecuzione di uno scarico industriale contaminato non autorizzato in pubblica fognatura può giustificare il rigetto della domanda di sospensione dell'ingiunzione di cessazione, quando l'autorizzazione riguardi soltanto reflui domestici e la contaminazione sia stata accertata nel quadro di un procedimento di bonifica.
- La sopravvenienza di contributi tecnico-scientifici o di esiti procedimentali successivi non determina automaticamente l'incertezza sull'attuazione di un progetto di adeguamento già proposto dal privato e accettato dal gestore; occorre verificare se tali sopravvenienze incidano concretamente sulle singole fasi del cronoprogramma.
- Quando le sopravvenienze possono incidere soltanto sulla fase finale di realizzazione o regolazione di un impianto, le fasi progettuali e autorizzative preliminari possono essere ritenute immediatamente eseguibili, soprattutto se funzionali a impedire la prosecuzione di uno scarico contaminato.
- La pendenza ravvicinata dell'udienza di merito e la proroga già concessa costituiscono elementi rilevanti nella valutazione cautelare e possono concorrere al rigetto della sospensione richiesta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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