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Sentenza

Sentenza n. 81/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esecuzione della Sentenza n. 3707/2024 del 25.07.2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 25.07.2024.

Giustizia amministrativa202502360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3707/2024, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di 500 euro per carta docente relativa all'anno scolastico 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata il 31 luglio 2024, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di 500 euro, oltre alle spese legali. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il titolo giudiziale risultava documentato e l'Amministrazione non aveva adeguatamente contestato l'inadempimento. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al giudicato, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati secondo il titolo, gli artt. 1282 e seguenti c.c. e le ulteriori disposizioni applicabili. Non è stata riconosciuta la somma richiesta per ogni giorno di ritardo. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con intervento su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e senza compenso, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La ricorrente ne ha chiesto l'applicazione per la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo; il TAR non ha tuttavia riconosciuto tale somma nel dispositivo sostanziale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento prima dell'avvio del recupero coattivo; nel caso concreto il termine era decorso.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata secondo il titolo e i parametri legali, sicché i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione delle spese e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni compatibili del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quanto all'onere del contributo unificato, posto a carico dell'Amministrazione nei limiti in cui sia dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice deve assicurare il soddisfacimento del credito nei limiti risultanti dal titolo, senza rideterminarne autonomamente l'oggetto.
  • Quando un'amministrazione statale non esegue una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza e il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi a capitale residuo e interessi non vincolano l'amministrazione, che deve verificare l'importo dovuto secondo il contenuto del titolo giudiziale, la decorrenza e la misura degli interessi previste dalla legge e gli eventuali pagamenti parziali.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, il cui intervento è subordinato all'istanza del creditore e alla scadenza infruttuosa del termine assegnato.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell'amministrazione quando l'inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso; la liquidazione può essere contenuta quando la controversia richiede attività minime e stereotipate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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