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Ordinanza

Ordinanza n. 1123/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza Tribunale di Monza n. 136/2023 pubbl. il 06/04/2023 RG n. 125/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 136/2023, passata in giudicato, con riferimento alla fruizione di crediti elettronici

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 136/2023, pubblicata il 6 aprile 2023 e passata in giudicato. Il TAR ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso per ottemperanza: il ricorso sarebbe stato notificato dopo la scadenza del termine di due anni dalla pubblicazione della sentenza civile entro il quale, secondo quanto stabilito dal giudice ordinario, la ricorrente avrebbe potuto fruire dei crediti elettronici. Prima di decidere, il Collegio ha ritenuto necessario instaurare il contraddittorio sulla questione processuale.

La decisione

Il TAR ha riservato ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. Rilevata d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per ottemperanza per tardiva notificazione rispetto al termine biennale indicato nella sentenza del giudice ordinario, ha assegnato alle parti venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitatamente a tale questione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 14 maggio 2026; non è stata quindi adottata una decisione definitiva sull’ammissibilità o sul merito dell’azione di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e del relativo giudizio, nell’ambito del quale il TAR ha rilevato d’ufficio una possibile questione di inammissibilità e ha promosso il contraddittorio prima di decidere.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti prima di adottare la decisione definitiva.
  • La tempestività del ricorso per ottemperanza può essere scrutinata in relazione a un termine stabilito dalla pronuncia del giudice ordinario per l’esercizio o la fruizione della posizione riconosciuta, ove la notificazione del ricorso intervenga dopo la sua scadenza; la conseguenza processuale deve tuttavia essere valutata nel contraddittorio delle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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