Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1044/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza - del decreto ingiuntivo n. 337/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 26/09/2024; - del decreto ingiuntivo n. 487/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 12/11/2024.

Giustizia amministrativa202600200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due decreti ingiuntivi definitivi del Tribunale di Rimini

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza a due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Rimini. I titoli esecutivi, divenuti definitivi ai sensi dell'art. 647 c.p.c., erano stati notificati al Ministero, ma, alla proposizione del ricorso, erano decorsi 120 giorni senza che l'amministrazione vi avesse dato esecuzione. Il Ministero non si è costituito. La perdurante inerzia dell'amministrazione è stata posta a fondamento della domanda di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la definitività dei decreti ingiuntivi, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi al Ministero e la perdurante inadempienza dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione ai decreti ingiuntivi entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore eventuale inadempimento, su istanza della ricorrente, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, da attivarsi entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    È richiamato per qualificare come definitivi i decreti ingiuntivi posti a fondamento della domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di un decreto ingiuntivo definitivo notificato e rimasto ineseguito oltre il termine di 120 giorni legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • In sede di ottemperanza a un decreto ingiuntivo definitivo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice di adempiere entro un termine assegnato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, anche prevedendo la facoltà di subdelega dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.