Sentenza n. 1044/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza - del decreto ingiuntivo n. 337/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 26/09/2024; - del decreto ingiuntivo n. 487/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 12/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due decreti ingiuntivi definitivi del Tribunale di Rimini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza a due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Rimini. I titoli esecutivi, divenuti definitivi ai sensi dell'art. 647 c.p.c., erano stati notificati al Ministero, ma, alla proposizione del ricorso, erano decorsi 120 giorni senza che l'amministrazione vi avesse dato esecuzione. Il Ministero non si è costituito. La perdurante inerzia dell'amministrazione è stata posta a fondamento della domanda di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la definitività dei decreti ingiuntivi, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi al Ministero e la perdurante inadempienza dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione ai decreti ingiuntivi entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore eventuale inadempimento, su istanza della ricorrente, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, da attivarsi entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
art. 647 c.p.c.
È richiamato per qualificare come definitivi i decreti ingiuntivi posti a fondamento della domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di un decreto ingiuntivo definitivo notificato e rimasto ineseguito oltre il termine di 120 giorni legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- In sede di ottemperanza a un decreto ingiuntivo definitivo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice di adempiere entro un termine assegnato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, anche prevedendo la facoltà di subdelega dell'incarico.
Come è indicizzato
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