Sentenza del 10/05/2016 n. 891 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Evasione ed elusione - Interposizione fittizia - Necessità della prova dell'accordo simulatorio e della reale mancanza di partecipazione al contratto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione sosteneva che la società si fosse interposta fittiziamente tra il fornitore e il cliente finale e che, pertanto, l'operazione dovesse essere considerata simulata ai fini dell'accertamento delle imposte. La contestazione presupponeva la prova di un accordo simulatorio tra tutte le parti e della reale estraneità della società interposta al contratto. Nel caso esaminato, tuttavia, la società aveva acquistato e pagato direttamente i macchinari richiesti dal cliente finale, per poi rivenderli a quest'ultimo con pagamento dilazionato mediante cambiali, successivamente scontate e garantite da privilegio speciale secondo la legge Sabatini.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. L'interposizione fittizia di persona integra una simulazione relativa soggettiva solo quando esiste un accordo simulatorio tra tutte le parti e l'interposto si limita a prestare il proprio nome senza partecipare realmente al contratto. Non ricorre invece tale fattispecie quando l'intermediario partecipa effettivamente all'operazione, acquistando, pagando e rivendendo il bene, anche se la struttura è stata scelta per rendere più agevole il conseguimento dell'obiettivo economico del cliente finale e tutte le parti ne riconoscono la convenienza.
Norme richiamate
Disciplina civilistica della simulazione relativa soggettiva e dell'interposizione fittizia di persona
L'interposizione fittizia richiede un accordo simulatorio tra tutte le parti interessate e la prova che l'interposto non abbia realmente partecipato al contratto, limitandosi a prestare il proprio nome.
Legge Sabatini
La previsione di pagamento dilazionato mediante cambiali scontate e garantite da privilegio speciale può costituire una modalità finanziaria dell'operazione, senza dimostrare di per sé la natura fittizia dell'interposizione.
Massime di principio
- Per qualificare un'interposizione come fittizia non è sufficiente dimostrare che il bene fosse destinato al cliente finale o che l'intermediario perseguisse un vantaggio economico: occorre provare un accordo simulatorio tra tutte le parti.
- La partecipazione effettiva dell'interposto, comprovata dall'acquisto, dal pagamento, dalla rivendita e dall'assunzione di obblighi contrattuali, è incompatibile con la mera interposizione fittizia.
- Una struttura negoziale scelta per facilitare il finanziamento, ottenere garanzie o raggiungere più agevolmente un risultato economico non è automaticamente elusiva o simulata, se le operazioni sono reali e coerenti con la causa economica dichiarata.
- L'Amministrazione finanziaria deve distinguere tra interposizione fittizia, nella quale l'interposto è solo apparente, e intermediazione reale, nella quale il soggetto assume diritti, obblighi e rischi effettivi.
- La convenienza economica comune dell'operazione o il fatto che il cliente finale sia il beneficiario ultimo del bene non costituiscono, da soli, prova di evasione, elusione o simulazione.
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