Ordinanza n. 1709/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Viterbo di rigetto dell’istanza di rilascio del porto d’armi per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Viterbo del 25 novembre 2025, notificato il 29 novembre 2025, con cui era stata rigettata l’istanza di rilascio del porto d’armi per uso caccia, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure rivolte contro il diniego, ritenuto illegittimo nonostante i precedenti penali e di prevenzione valorizzati dall’Amministrazione. Il quadro istruttorio evidenziava inoltre che il Questore aveva già revocato in precedenza il porto d’armi del ricorrente in conseguenza di un provvedimento di prevenzione, consistente in DASPO. Il ricorrente contestava quindi, in sostanza, la valutazione negativa dei propri requisiti soggettivi e l’esercizio del potere discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, alla luce delle risultanze istruttorie, il provvedimento impugnato apparisse allo stato esente dalle censure dedotte. In particolare, i precedenti penali e di prevenzione risultavano idonei a delineare una condotta non conforme ai requisiti soggettivi richiesti dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. Il giudice ha attribuito rilievo anche alla precedente revoca del porto d’armi disposta per effetto del provvedimento di prevenzione DASPO. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, le censure non sono state ritenute suscettibili di accoglimento, anche in ragione dell’ampia discrezionalità riconosciuta dalla legge all’Autorità di pubblica sicurezza nel valutare la piena affidabilità del richiedente quanto al non abuso delle armi. È stata ritenuta prevalente la tutela degli interessi pubblici primari attinenti alla sicurezza pubblica rispetto alle esigenze private del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 750,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, esaminata dal TAR nella camera di consiglio.
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
È richiamato quale riferimento per i requisiti soggettivi e le condizioni ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, tra cui il porto d’armi.
art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
È richiamato quale disposizione che impone una verifica dell’affidabilità del richiedente ai fini del rilascio della licenza di porto d’armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione al trattamento e alla diffusione dei dati personali.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del porto d’armi, l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un’ampia discrezionalità, dovendo formulare un giudizio complessivo di piena affidabilità del richiedente in ordine al non abuso delle armi e alla tutela della sicurezza pubblica.
- La presenza di precedenti penali e di prevenzione può legittimamente fondare una valutazione negativa dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio del porto d’armi, anche quando il provvedimento amministrativo si basi su una valutazione prognostica di affidabilità.
- La precedente revoca del porto d’armi conseguente all’adozione di una misura di prevenzione costituisce un elemento istruttorio rilevante nella successiva valutazione dell’istanza di rilascio, da considerare unitamente agli ulteriori precedenti del richiedente.
- In sede cautelare, quando il provvedimento negativo in materia di armi appare sorretto da precedenti penali e di prevenzione e da una valutazione di inaffidabilità non manifestamente illogica, il giudice può negare la sospensione dell’atto, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza rispetto alle esigenze del privato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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