Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-159/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2024. — Sony Computer Entertainment Europe Ltd contro Datel Design and Development Ltd e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Direttiva 2009/24/CE – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Forme di espressione di un programma per elaboratore – Nozione – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) – Modifica di un programma per elaboratore – Modifica del contenuto delle variabili memorizzate nella memoria RAM dell’elaboratore e utilizzate durante l’operazione di esecuzione del programma. — Causa C-159/23

Giurisprudenza europea62023CJ0159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che la protezione dei programmi per elaboratore si estenda al contenuto delle variabili temporaneamente inserite in RAM e usate durante l'esecuzione, se tali dati non consentono di riprodurre o realizzare il programma. La controversia tra Sony e Datel riguardava software che alteravano valori in memoria per modificare il funzionamento di videogiochi PlayStation senza incidere sul codice del programma. La Corte ha quindi risposto alla prima questione in senso negativo e ha ritenuto assorbita la seconda.

Tutela dei programmi per elaboratore: se la modifica dei dati variabili in RAM, senza alterare codice sorgente o oggetto, costituisca violazione dell'ambito di protezione della direttiva 2009/24/CE.

La questione giuridica

Se l'articolo 1, paragrafi 1-3, della direttiva 2009/24/CE debba essere interpretato nel senso che l'ambito di tutela di un programma per elaboratore comprende anche il contenuto dei dati variabili che il programma inserisce nella memoria RAM e utilizza durante l'esecuzione, quando un altro programma eseguito contemporaneamente modifica tali dati senza alterare il codice sorgente, il codice oggetto o la riproduzione del programma; e, in tal caso, se tale condotta integri una "modifica" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.

Principio di diritto

L'articolo 1, paragrafi 1-3, della direttiva 2009/24/CE deve essere interpretato nel senso che non rientra nella tutela del diritto d'autore del programma per elaboratore il contenuto dei dati variabili inseriti in RAM da un programma tutelato e utilizzati durante la sua esecuzione, quando tale contenuto non consente la riproduzione o la realizzazione del programma in una fase successiva. Di conseguenza, la semplice modifica di tali dati da parte di un programma concorrente, senza alterazione del codice sorgente, del codice oggetto o della struttura del programma, non integra una modifica protetta ai sensi della direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/24/CE
  • Articolo 1, paragrafi 1-3, direttiva 2009/24/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2009/24/CE
  • Direttiva 91/250/CEE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Accordo TRIPS (ADPIC), articolo 10
  • Trattato OMPI sul diritto d'autore, articolo 2
  • Convenzione di Berna, articolo 2
  • Articolo 9, paragrafo 2, Accordo TRIPS
  • Articolo 69a UrhG
  • Articolo 69c, punto 2, UrhG

Tutela dei dati variabili in RAM nei programmi per elaboratore

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof in una controversia tra Sony Computer Entertainment Europe Ltd e Datel Design and Development Ltd, Datel Direct Ltd e JS, relativa alla presunta violazione del diritto esclusivo di modifica di un programma per elaboratore. Il tema centrale è se la protezione prevista dalla direttiva 2009/24/CE copra anche il contenuto dei dati variabili che un programma inserisce nella memoria RAM durante l'esecuzione.

Fatti e procedimento principale

Sony commercializzava console PlayStation e videogiochi, tra cui MotorStorm Arctic Edge per PSP. Datel commercializzava software accessori, come Action Replay PSP e Tilt FX, che, eseguiti contemporaneamente al videogioco, modificavano alcuni valori memorizzati in RAM e offrivano funzioni aggiuntive, ad esempio l'eliminazione di restrizioni nell'uso del turbo. Sony ha sostenuto che tali prodotti consentivano agli utenti di modificare il software del videogioco in modo illecito e ha chiesto cessazione e risarcimento del danno.

I giudici tedeschi di merito non hanno accolto in modo univoco le domande della società giapponese; investito del ricorso per "Revision", il Bundesgerichtshof ha chiesto alla Corte se la modifica dei valori variabili in RAM, senza intervento sul codice sorgente o sul codice oggetto, incidesse sull'ambito di tutela del programma e integrasse una modifica vietata ai sensi della direttiva.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha sottoposto due questioni:

  • se l'articolo 1, paragrafi 1-3, della direttiva 2009/24/CE protegga il contenuto dei dati variabili inseriti in RAM e utilizzati dal programma durante l'esecuzione;
  • se la modifica di tali dati, senza alterazione del codice, costituisca una "modifica" del programma ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva.

Normativa rilevante e contesto sistematico

La Corte richiama anzitutto l'articolo 1 della direttiva 2009/24/CE, che tutela i programmi per elaboratore come opere letterarie e limita la protezione a "qualsiasi forma di espressione" del programma, escludendo idee e principi. Sono richiamati anche i considerando 2, 7, 10, 11 e 15, che chiariscono, rispettivamente, la necessità di protezione contro la copia non autorizzata, la nozione di programma, l'interoperabilità, la non tutela di idee, algoritmi e linguaggi di programmazione, e la rilevanza della riproduzione o trasformazione non autorizzate della forma del codice.

Nel contesto internazionale vengono citati l'articolo 10 dell'Accordo TRIPS, l'articolo 2 del Trattato OMPI sul diritto d'autore e l'articolo 2 della Convenzione di Berna, per ribadire che il diritto d'autore tutela le espressioni e non le idee, i procedimenti o i metodi di funzionamento.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che, secondo la propria giurisprudenza, sono forme di espressione di un programma il codice sorgente e il codice oggetto, in quanto consentono di riprodurre il programma in linguaggi informatici diversi. Non lo sono, invece, la funzionalità del programma, il linguaggio di programmazione, il formato dei dati, né gli elementi che servono agli utenti per sfruttarne le funzioni senza consentire la riproduzione del programma.

Applicando tali principi, la Corte rileva che il software Datel non modificava il codice sorgente, il codice oggetto, né la struttura interna del programma Sony; si limitava a modificare il contenuto di variabili temporaneamente inserite nella RAM e utilizzate durante l'esecuzione. Tali variabili costituiscono un elemento attraverso cui gli utenti sfruttano le funzionalità del programma, ma non una forma di espressione protetta ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE.

La Corte valorizza inoltre la finalità della direttiva: proteggere l'autore contro la riproduzione non autorizzata e la distribuzione di copie piratate, senza conferire un monopolio sulle idee o sulle funzionalità che ostacolerebbe la creazione indipendente e il progresso tecnico. In questa prospettiva, la protezione non può estendersi a dati che non consentono di riprodurre o realizzare il programma in una fase successiva.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde alla prima questione dichiarando che il contenuto dei dati variabili inseriti da un programma tutelato nella memoria RAM e utilizzati durante l'esecuzione non rientra nell'ambito di tutela della direttiva 2009/24/CE, purché tale contenuto non consenta la riproduzione o la realizzazione del programma in una fase successiva. Alla luce di questa risposta, la seconda questione resta assorbita e non viene esaminata.

Principio affermato

La tutela del programma per elaboratore copre l'espressione codificata del programma, non i valori variabili che esso genera e utilizza in memoria durante l'esecuzione, se la loro alterazione non consente la riproduzione o la realizzazione del programma stesso. Ne consegue che un software che intervenga solo su tali dati in RAM, senza modificare il codice o la struttura del programma, non realizza di per sé una modifica protetta dalla direttiva 2009/24/CE.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualediritto d'autoreprogrammi per elaboratoreinteroperabilità e compatibilità software

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.