Sentenza n. 3091/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata in data 3.7.2025 – 10.09.2025 e del diritto della ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione comunale resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dalla ricorrente con istanza inevasa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso relativa alla documentazione sottesa al provvedimento di sospensione dall'attività di volontariato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione comunale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, sospesi dall'attività di volontariato presso un canile comunale, avevano chiesto a Roma Capitale copia integrale della documentazione posta a fondamento della sospensione. L'Amministrazione aveva trasmesso varie comunicazioni e-mail con oscuramento degli indirizzi dei mittenti e dei destinatari. Con successiva comunicazione del 10 settembre 2025, i ricorrenti avevano contestato l'incompletezza della documentazione, reiterando la richiesta di esibizione integrale e chiedendo anche una specifica e-mail che sarebbe stata letta durante un incontro con i Presidenti delle associazioni interessate, nonché le comunicazioni interne tra uffici comunali relative all'adempimento di disposizioni impartite ai ricorrenti. Non avendo ricevuto risposta, hanno proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rigetto. Roma Capitale ha eccepito l'irricevibilità per tardivo deposito oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione, l'inammissibilità per tardiva impugnazione della precedente nota di riscontro del 4 agosto 2025 e, nel merito, l'infondatezza della domanda. Ha inoltre depositato in giudizio la documentazione già ostesa in forma integrale e ha precisato che nell'incontro del 5 giugno 2025 erano state lette le e-mail già fornite, senza ulteriore documentazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile perché notificato il 29 ottobre 2025 e depositato il 28 novembre 2025, oltre il termine dimezzato di quindici giorni previsto per il rito speciale dall'art. 87, comma 3, in combinato disposto con l'art. 45 c.p.a. L'eccezione di inammissibilità relativa al superamento del termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, commi 4 e 5, l. n. 241/1990 è stata assorbita. In via meramente completiva, il Collegio ha osservato che Roma Capitale aveva depositato la documentazione già trasmessa eliminando gli oscuramenti e che i ricorrenti non avevano fornito elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'esistenza di ulteriori documenti. L'interesse ostensivo è stato quindi ritenuto in concreto soddisfatto. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Prevede, per i riti speciali, la riduzione alla metà dei termini processuali, salvo specifiche eccezioni.
art. 45 c.p.a.
È richiamato, in combinato disposto con l'art. 87, comma 3, c.p.a., quale fondamento del termine di quindici giorni per il deposito del ricorso notificato nel rito speciale.
art. 25, commi 4 e 5, l. n. 241/1990
Disciplina il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso e il termine decadenziale per la tutela giurisdizionale contro il diniego o il silenzio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce, unitamente agli artt. 5 e 6 del GDPR, il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati come base della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel rito speciale previsto per la tutela del diritto di accesso, il ricorso notificato deve essere depositato entro il termine dimezzato di quindici giorni dalla notificazione; il deposito oltre tale termine comporta l'irricevibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 45 c.p.a.
- L'interesse ostensivo non richiede l'accoglimento della domanda quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione mette a disposizione la documentazione richiesta in forma integrale e il richiedente non dimostra, mediante elementi specifici e concreti, l'esistenza di ulteriori documenti.
- La mera allegazione dell'esistenza di documenti ulteriori non è sufficiente a fondare la pretesa ostensiva: il richiedente deve indicare elementi specifici e concreti dai quali possa inferirsi che tali documenti siano effettivamente detenuti dall'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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