Ordinanza n. 1107/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento che ha disposto “il recupero del corrispettivo economico di numero 30 ore e 54 minuti pari al debito accumulato dall’assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria -OMISSIS- partita stipendiale -OMISSIS-al 31 marzo 2025”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di recupero del corrispettivo economico relativo a 30 ore e 54 minuti, qualificati come debito orario maturato al 31 marzo 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione ha disposto il recupero economico di 30 ore e 54 minuti, ritenuti costituire un debito orario maturato al 31 marzo 2025. A sostegno della domanda di annullamento ha depositato il riepilogo del servizio effettivo prestato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. Il Ministero della Giustizia si è costituito contestando le deduzioni della ricorrente e ha prodotto una schermata del sistema Giusweb utenti recante l'elenco delle spettanze per l'anno 2025. Dal testo non risultano ulteriori motivi di ricorso specificamente esaminati.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., incaricando il Presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro - Consiglio provinciale di Roma, o un suo delegato, di accertare il debito o credito orario accumulato dalla ricorrente al 31 marzo 2025. Il verificatore potrà accedere al fascicolo telematico, richiedere alle parti informazioni e documenti utili e dovrà assicurare il contraddittorio, consentendo alle parti di avvalersi dei rispettivi difensori e consulenti tecnici. La relazione, l'eventuale verbale e la documentazione acquisita dovranno essere depositati telematicamente, possibilmente entro il 30 aprile 2026. La prosecuzione della trattazione è stata fissata all'udienza pubblica del 24 giugno 2026; la ricorrente è stata onerata della notificazione dell'ordinanza all'organismo verificatore.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della verificazione disposta dal giudice.
art. 66 c.p.a.
Richiamato per disporre la verificazione tecnica finalizzata ad accertare il debito o credito orario della ricorrente al 31 marzo 2025.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione, occorre una verifica tecnica di fatti contabili o amministrativi controversi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., individuando un organismo qualificato quale verificatore.
- La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, che possono partecipare mediante i propri difensori e consulenti tecnici, e il verificatore può acquisire dal fascicolo e dalle parti le informazioni e la documentazione ritenute necessarie all'accertamento.
Come è indicizzato
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