Cassazione Penale, Ordinanza n. 35339/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi erano non specifici e soltanto apparenti: ripetevano le censure già sottoposte alla Corte territoriale, omettendo di confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza d’appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La sentenza non indica ulteriori dettagli sulla pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 3 dicembre 2025 della Corte di appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, escludendo la recidiva e confermando la responsabilità per furto con strappo. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata derubricazione del fatto nell’ipotesi tentata; con il secondo ha censurato, sotto i medesimi profili, la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano pedissequamente le doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, senza sviluppare una critica argomentata alla decisione impugnata.
Norme richiamate
Con il secondo motivo ha censurato, sotto i medesimi profili, la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p.
La disposizione è richiamata come aggravante la cui esclusione era richiesta dal ricorrente; la Corte non ne esamina nel merito i presupposti, dichiarando inammissibile il motivo per difetto di specificità.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le censure formulate in appello e già puntualmente disattese, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La critica proposta in cassazione deve svolgere una funzione argomentativa effettiva rispetto alla decisione impugnata; la mera reiterazione delle precedenti doglianze costituisce una censura solo apparente.
Come è indicizzato
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