Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35339/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi erano non specifici e soltanto apparenti: ripetevano le censure già sottoposte alla Corte territoriale, omettendo di confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza d’appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La sentenza non indica ulteriori dettagli sulla pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 3 dicembre 2025 della Corte di appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, escludendo la recidiva e confermando la responsabilità per furto con strappo. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata derubricazione del fatto nell’ipotesi tentata; con il secondo ha censurato, sotto i medesimi profili, la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano pedissequamente le doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, senza sviluppare una critica argomentata alla decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 5, c.p.

    Con il secondo motivo ha censurato, sotto i medesimi profili, la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p.

    La disposizione è richiamata come aggravante la cui esclusione era richiesta dal ricorrente; la Corte non ne esamina nel merito i presupposti, dichiarando inammissibile il motivo per difetto di specificità.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le censure formulate in appello e già puntualmente disattese, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La critica proposta in cassazione deve svolgere una funzione argomentativa effettiva rispetto alla decisione impugnata; la mera reiterazione delle precedenti doglianze costituisce una censura solo apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.