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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10114/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per tentato furto in abitazione/foro commerciale (in concorso con Morelli Filippantonio). Il ricorrente deduceva (1) incongruità della motivazione in relazione al dispositivo del primo grado, sostenendo che il Tribunale avesse inteso riconoscere il tentativo ma avesse erroneamente scritto o disposto per il furto consumato; (2) violazione e erronea applicazione di norme penali, travisamento della prova e violazioni procedurali (artt. 521 e 546 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per mancanza di querela della persona offesa. In particolare, in seguito alla modifica normativa introdotta dall'art. 2 lett. i) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (e alla proroga disposta dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162), il reato contestato è procedibile a querela della persona offesa; la persona offesa (Torti Francesco) ha dichiarato di non volere sporgere querela, rendendo improcedibile il reato e determinando l'estinzione dello stesso, con conseguente annullamento della condanna di Maceroni.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (comma 1 e comma 3)

    Art. 625, comma 1 definisce il furto e le ipotesi aggravate; il comma 3, come modificato dal D.Lgs. 10/10/2022 n.150, ha reso il reato procedibile a querela della persona offesa. La Cassazione ha ritenuto che, per effetto di tale modifica e della mancata querela, il reato sia improcedibile e quindi estinto.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il furto in abitazione/esercizio; richiamata nella riqualificazione operata dal Tribunale come fattispecie applicata all'imputato.

  • art. 56 cod. pen.

    Regola il tentativo; la difesa ha sostenuto che il giudice di primo grado in motivazione aveva riconosciuto il tentativo ma nel dispositivo non aveva richiamato l'art. 56, configurando un errore materiale o di scrittura.

  • art. 61 comma 1 n. 5 cod. pen.

    Aggravante richiamata nella qualificazione del reato (esigenza di specificare circostanze aggravanti come la notte o altri elementi rilevanti).

  • art. 99 comma 2 cod. pen.

    Norma relativa alle recidive o aumenti di pena; menzionata nel dispositivo di primo grado come motivo di aumento della pena per Morelli (richiamata nella prima decisione).

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto modifiche al codice penale (tra cui la procedibilità a querela per talune fattispecie, incluso il reato in questione) entrate in vigore il 30/12/2022 per effetto della proroga richiamata dalla sentenza; questa modifica è stata decisiva per la declaratoria di estinzione del reato.

  • D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (proroga)

    Decreto-legge che ha prorogato l'entrata in vigore della modifica normativa, fatto richiamato nella motivazione per determinare la vigenza della norma al momento rilevante.

  • artt. 533, 535, 438 c.p.p.

    Richiamati nel dispositivo del Tribunale e contenenti norme sul procedimento e sulla pronuncia di responsabilità; citati nel contesto della sentenza di primo grado che fu appellata.

  • art. 521 c.p.p.

    Norma sulla impugnazione e motivi di ricorso; la difesa l'ha richiamata segnalando presunte violazioni formali e sostanziali nella motivazione e nel dispositivo.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma sulla decisione della Corte di Cassazione in caso di annullamento e rinvio; la difesa ha invocato violazioni procedurali in relazione a tali disposizioni.

Massime di principio

  • Quando una fattispecie diventa procedibile a querela per effetto di una modifica normativa, l'assenza di querela da parte della persona offesa rende il reato improcedibile e può comportare l'estinzione anche di condanne già pronunciate, con annullamento senza rinvio.
  • La verifica della procedibilità per querela deve essere effettuata anche in sede di Cassazione: la mancata querela successiva alla modifica normativa è idonea a estinguere il processo.
  • Questioni relative a discrepanze tra motivazione e dispositivo (es. riconoscimento del tentativo in motivazione ma dispositivo che dispone per il consumato) costituiscono profili rilevanti di impugnazione, ma possono essere sopravanzati da cause di estinzione del reato di natura sostanziale procedurale.
  • Se la persona offesa dichiara espressamente di non voler introdurre querela, l'azione penale non può proseguire per i reati procedibili a querela; le amministrazioni/uffici giudiziari devono tenere conto di tale volontà e dichiarare l'improcedibilità.
  • Le modifiche legislative entrate in vigore nel corso del procedimento possono avere efficacia retroattiva limitata alla prosecuzione del processo: occorre sempre controllare la data di efficacia della norma e le eventuali proroghe.

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