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Sentenza

Sentenza n. 2142/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa concessione della tutela cauterlare, dell’ordinanza sindacale n. 516 del 21.10.2025, recante ordine “di provvedere ad horas allo smontaggio dell’antenna, delle strutture di sostegno e di tutti gli apparati ad essa connessi ed alla conseguente interruzione del segnale fino alla completa eliminazione delle criticità rilevate”, relativamente all’impianto Wind Tre sito in Via Artiaco n.174 scala G, cod. sito NA658 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la relazione tecnica prot. n.104876 del 21.10.2025.

Giustizia amministrativa202506002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che disponeva lo smontaggio immediato e la rimozione di una stazione radio-base, delle strutture di sostegno e degli apparati connessi, con interruzione del segnale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore telefonico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, deducendo l’assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza e, in particolare, l’insussistenza di un pericolo effettivo, concreto e immediato per la pubblica incolumità. L’impianto era stato autorizzato dal Comune con determinazione dirigenziale ed era stato sottoposto positivamente alla verifica a campione del Genio civile ai fini della normativa antisismica. La relazione comunale di sopralluogo, posta a fondamento dell’ordinanza, si limitava a segnalare possibili criticità strutturali del solaio, verosimilmente collegate al fenomeno bradisismico, e a ritenere opportuni ulteriori approfondimenti tecnico-amministrativi, suggerendo nelle more lo smontaggio temporaneo dell’impianto; non attestava però l’esistenza di un pericolo attuale e imminente. La ricorrente ha inoltre evidenziato che la relazione tecnica del progettista escludeva un’incidenza significativa dell’impianto sulla struttura dell’edificio, stimando l’incremento di peso inferiore all’1%, e ha contestato la sovrapposizione del Sindaco alle valutazioni del Genio civile, organo competente in materia. Il Sindaco, costituitosi quale ufficiale di Governo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che l’ordinanza fosse imputabile esclusivamente al Comune; l’eccezione è stata contestata e respinta dal TAR.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che il ricorso era stato validamente notificato al Comune di Pozzuoli, unico effettivo legittimato passivo, mentre la notificazione agli altri soggetti aveva funzione meramente notiziale. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha affermato che il potere sindacale extra ordinem previsto dall’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, in quanto derogatorio rispetto alla separazione tra funzioni di governo e compiti gestionali, può essere esercitato soltanto in presenza di una situazione straordinaria di pericolo per l’incolumità pubblica, concreta, effettiva e non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. Nel caso concreto, la relazione di sopralluogo non aveva accertato alcun pericolo immediato, ma si era limitata a prospettare la necessità di ulteriori verifiche e l’opportunità di uno smontaggio. Tale situazione ipotetica non consentiva l’esercizio del potere contingibile e urgente né giustificava lo smontaggio di una struttura realizzata sulla base di un titolo autorizzatorio rilasciato dallo stesso Comune, anche considerando che l’impianto costituiva un’infrastruttura essenziale per i servizi voce e dati. Il TAR ha inoltre valorizzato il fatto che, nonostante l’ordinanza cautelare avesse lasciato salva la possibilità di svolgere le verifiche ritenute opportune, tali verifiche non erano state eseguite e la situazione non era mutata. L’ordinanza impugnata è stata quindi annullata. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Il testo indica il potere attribuito al Sindaco per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell’incolumità pubblica.

    Il potere extra ordinem richiede una situazione straordinaria di pericolo concreto, effettivo e immediato per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari dell’ordinamento. Non è sufficiente la mera necessità di ulteriori verifiche o una valutazione ipotetica di rischio.

Massime di principio

  • Il potere sindacale contingibile e urgente previsto dall’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 può essere esercitato soltanto quando sia accertata una situazione straordinaria di pericolo concreto, effettivo e immediato per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti amministrativi.
  • La mera prospettazione della necessità di ulteriori approfondimenti tecnici o l’indicazione di un rischio ipotetico non integra il presupposto di contingibilità e urgenza e non legittima l’adozione di un ordine immediato di rimozione o smontaggio.
  • Un’ordinanza contingibile e urgente non può fondarsi su una relazione istruttoria che non accerti l’esistenza di un pericolo attuale, soprattutto quando l’intervento incida su una struttura realizzata in base a un titolo autorizzatorio rilasciato dalla stessa amministrazione.
  • Il potere extra ordinem del Sindaco deve essere interpretato restrittivamente, poiché deroga sia agli strumenti ordinari dell’ordinamento sia alla separazione tra funzioni di governo dell’ente locale e compiti gestionali riservati alla struttura burocratica.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiInvalidità del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiProcedimento amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potere

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