Sentenza n. 5686/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2287/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2287/2023, recante condanna al pagamento di euro 600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2287/2023, notificata all’Amministrazione il 22 giugno 2023 e non impugnata, come attestato dalla cancelleria il 21 febbraio 2024, era rimasta ineseguita. Il titolo riconosceva loro, quali procuratori antistatari, euro 600,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie. Hanno chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione al Ministero di un termine di trenta giorni, la nomina contestuale di un commissario ad acta e la liquidazione delle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la formazione del giudicato, documentata dalla certificazione di mancata impugnazione, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le somme dovute in base al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario da lui delegato con adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso e le spese del commissario saranno determinati successivamente con decreto collegiale secondo le norme indicate in motivazione, e la parcella va presentata entro il termine di decadenza decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Gli atti del commissario dovranno essere depositati tramite PAT secondo le modalità specificate. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, nel caso concreto, in presenza di un titolo giudiziale non impugnato e del decorso del termine previsto per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il decorso del termine previsto dalla norma per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni costituisce, insieme alla formazione del giudicato, presupposto per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta è previsto a pena di decadenza e decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
La disciplina dell’art. 55 è applicabile alle spese per l’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta, che il giudice considera autorizzato.
art. 8 l. n. 417/1978
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75
La norma è richiamata, insieme alle disposizioni indicate nella motivazione, per la disciplina delle spese connesse all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
Le ulteriori spese sostenute per l’adempimento dell’incarico commissariale sono regolate dall’art. 56.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione presuppone la formazione del giudicato e l’inutile decorso del termine legale previsto per l’adempimento.
- Accertata l’inottemperanza a un titolo giudiziale, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- L’incarico di commissario ad acta, quale munus di ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della decisione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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