Cassazione Civile, Ordinanza n. 19532/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una ditta individuale, titolare di impresa edile, aveva eseguito lavori di ristrutturazione della facciata di un edificio condominiale in forza di un contratto di appalto stipulato con l'amministratore. Ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo dei lavori, il condominio aveva proposto opposizione eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva perché il contratto conteneva una clausola con cui l'appaltatore dichiarava di poter agire per il recupero del proprio credito solo verso i singoli condomini morosi, e non verso il condominio unitariamente considerato. Il condominio aveva inoltre domandato in via riconvenzionale penale da ritardo, maggiori spese per occupazione di suolo pubblico e vigilanza, assumendo un grave ritardo nell'esecuzione. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'appaltatore al pagamento delle somme riconvenzionali. In cassazione l'appaltatore deduceva: (1) violazione di norme sul condominio e erronea applicazione del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, sostenendo che il creditore avrebbe potuto agire contro il condominio quale ente di gestione e poi eventualmente in esecuzione contro i condomini morosi, e che comunque mancava una delibera assembleare idonea a vincolare i singoli; (2) omessa o insufficiente motivazione, violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato una proposta transattiva dell'amministratore e avesse male valutato le prove sul ritardo, attribuendo scarsa rilevanza alle circostanze addotte per giustificare la dilazione dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla clausola contrattuale dell'art. 4 e sull'accertamento che l'amministratore aveva stipulato il contratto quale mandatario con rappresentanza dei singoli condomini. Secondo la Corte, il regime ordinario della parziarietà delle obbligazioni condominiali non è inderogabile e può essere modificato per autonomia negoziale; nel caso concreto le parti avevano validamente previsto che l'appaltatore potesse agire solo nei confronti dei condomini morosi, escludendo il condominio quale soggetto passivo del credito. Il secondo motivo è stato reputato confuso e comunque inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità; la proposta transattiva richiamata non era comunque decisiva. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi formulati sotto i profili di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame risultano inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi o mirano a una rivalutazione del merito.
art. 1115 c.c.
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ravvisa una specifica violazione idonea a fondare il motivo.
art. 1139 c.c.
È richiamato dalla ricorrente, ma il motivo è ritenuto privo di adeguata specificazione della violazione denunciata.
art. 63 disp. att. c.c.
Richiamato in relazione alla disciplina ordinaria della riscossione verso i condomini morosi, ma la Corte precisa che tale assetto può essere derogato dal contratto.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola diversa; non è censurabile in cassazione la mera richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Le parti non hanno depositato memorie nel procedimento camerale.
art. 13 d.P.R. 115/2002
È richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto stipulato dal condominio, le parti possono derogare al regime ordinario delle obbligazioni condominiali e prevedere che il creditore agisca direttamente solo contro i singoli condomini morosi, se la clausola è chiara e l'assetto negoziale è compatibile con l'autonomia privata.
- La disciplina della parziarietà delle obbligazioni condominiali, come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità, non ha natura inderogabile di ordine pubblico e può essere modellata convenzionalmente per tutelare i condomini virtuosi.
- Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a richiamare principi generali senza spiegare perché non sarebbero applicabili al caso concreto.
- Il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 116 c.p.c. non consentono di ottenere una nuova valutazione delle prove o un terzo grado di merito: il sindacato di legittimità resta circoscritto ai limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo e delle ipotesi in cui il giudice abbia attribuito alla prova un valore giuridicamente errato.
- Un fatto dedotto come omesso è non decisivo quando, anche ove considerato, non sarebbe idoneo a sovvertire l'esito della controversia, specie se la decisione si fonda su una diversa e autonoma ragione giuridica.
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