Sentenza del 11/08/2016 n. 16987 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l’atto di contestazione e irrogazione della sanzione IVA di 17.234,48 euro, emesso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, contestando la propria responsabilità solidale per l’omessa introduzione fisica nei depositi IVA di merci extracomunitarie destinate alla società M.F.C. S.p.A. La società sosteneva, tra l’altro, che la merce fosse almeno talvolta transitata presso il deposito e che l’IVA fosse stata comunque assolta mediante autofatturazione e registrazione contabile, ai sensi dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, evitando così una doppia imposizione. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, relativi alla valutazione delle prove e all’applicabilità della sanzione, ma ha accolto il terzo motivo, rilevando che l’assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile può rendere la violazione meramente formale e impone di valutare la proporzionalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo, dichiarando inammissibili il primo e il secondo. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché verifichi se l’IVA sia stata effettivamente assolta tramite autofatturazione e registrazione nei registri IVA e, in caso affermativo, valuti la proporzionalità della sanzione secondo i principi della sentenza CGUE Equoland. La Corte ha confermato che l’introduzione fisica della merce nel deposito IVA è normalmente necessaria, ma ha escluso che tale irregolarità consenta automaticamente di pretendere nuovamente l’IVA già regolarizzata. Il giudice del rinvio dovrà inoltre liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13
La norma sanzionatoria generale è applicabile all’omesso o ritardato versamento dell’IVA all’importazione, considerata tributo interno. Tuttavia, la sua applicazione deve rispettare il principio di proporzionalità del diritto dell’Unione, soprattutto quando l’IVA sia già stata assolta mediante inversione contabile.
D.L. n. 331/1993, art. 50-bis
Il regime dei depositi IVA consente di differire l’assolvimento dell’IVA, ma presuppone ordinariamente l’introduzione fisica delle merci nel deposito. L’IVA viene poi assolta all’estrazione mediante autofatturazione e registrazione nei registri degli acquisti e delle vendite.
D.L. n. 185/2008, art. 16, comma 5-bis, come modificato dal D.L. n. 179/2012
La previsione secondo cui l’introduzione può realizzarsi anche negli spazi limitrofi al deposito riguarda le prestazioni di servizi relative a beni custoditi nel deposito e non elimina, per le merci extracomunitarie immesse in libera pratica, la necessità dell’introduzione fisica.
Sentenza CGUE 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland
Gli Stati membri possono subordinare il beneficio del deposito IVA all’introduzione fisica delle merci e possono prevedere sanzioni per la violazione. Tuttavia, se l’IVA è già stata regolarizzata tramite autofatturazione e registrazione contabile, non è conforme al principio di neutralità pretendere nuovamente l’imposta. Le sanzioni devono essere proporzionate e non eccedere quanto necessario per garantire la riscossione ed evitare l’evasione.
Art. 267 TFUE
Le sentenze interpretative della CGUE vincolano i giudici nazionali nelle controversie omogenee e devono essere applicate d’ufficio per evitare contrasti tra diritto interno e diritto dell’Unione.
Massime di principio
- L’utilizzo di un deposito IVA è normalmente subordinato alla reale introduzione fisica e alla custodia delle merci; il semplice transito o una sosta occasionale non sono sufficienti.
- Se la merce non è stata fisicamente introdotta, il differimento dell’IVA è irregolare, ma l’Amministrazione non può pretendere una seconda volta l’IVA qualora il contribuente l’abbia già assolta mediante autofatturazione e corretta registrazione contabile.
- In presenza di un’assoluzione sostanziale dell’imposta, la violazione può avere natura formale: può comunque essere sanzionata, ma la sanzione deve essere proporzionata alla concreta gravità della violazione e all’eventuale assenza di danno erariale.
- La documentazione contabile e fiscale che dimostri autofatturazione, registrazione e assolvimento dell’IVA è decisiva per escludere la duplicazione dell’imposta e per contestare sanzioni eccessive.
- Quando una sanzione interna contrasta con il principio europeo di proporzionalità, il giudice deve ridurla o disapplicarla nella misura eccedente quanto necessario a garantire la riscossione dell’imposta e prevenire l’evasione.
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