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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20907/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia riguardava una domanda di usucapione proposta in relazione a porzioni di immobili e mappali in comproprietà tra più familiari. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di usucapione proposta da uno dei chiamati in causa su alcuni mappali, mentre aveva rigettato la domanda dell'attore volta a ottenere la dichiarazione di intervenuta usucapione su altra porzione immobiliare. In appello, la sentenza veniva impugnata dal soccombente, che deduceva tra l'altro: l'erronea declaratoria di inammissibilità di parte dei motivi di gravame per difetto di specificità; l'erronea dichiarazione di inammissibilità della produzione documentale in appello, con riferimento a testamenti olografi, a una donazione e a una nota di trascrizione; l'omesso esame di fatti storici decisivi relativi ai documenti prodotti; l'erronea valutazione della prova del possesso utile ad usucapionem, sostenendo che atti di tolleranza e convenzioni tra comproprietari non impedissero il maturare dell'usucapione e che la prova testimoniale fosse stata mal valutata. I controricorrenti resistevano chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla pretesa illegittima declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello, ribadendo che l'atto di appello deve contenere una parte argomentativa specifica e correlata alla motivazione della sentenza impugnata, non bastando la mera indicazione dei capi censurati. Ha inoltre confermato l'inammissibilità della produzione documentale in appello, applicando la disciplina dell'art. 345 c.p.c. come modificato nel 2012, poiché la sentenza di primo grado era successiva all'11 settembre 2012 e non era stata data prova dell'impossibilità di produrre prima i documenti. Quanto all'usucapione, ha condiviso l'accertamento di merito secondo cui non risultava provato un possesso esclusivo, inequivoco e incompatibile con il compossesso altrui, essendo necessari, per usucapire un bene comune, atti apertamente e univocamente contrari al possesso degli altri comproprietari. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili o comunque infondate. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    l'atto di appello deve contenere censure specifiche e argomentazioni idonee a contrastare la motivazione della sentenza impugnata; la mera enunciazione delle doglianze non è sufficiente

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sul contenuto dell'appello e della sentenza, senza autonoma ratio decisiva

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle doglianze sulla pretesa ultrapetizione/inammissibilità rilevata d'ufficio

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle doglianze processuali del ricorrente

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle doglianze processuali del ricorrente

  • art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.

    richiamato tra le norme invocate contro la declaratoria di inammissibilità

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato tra le norme invocate contro la declaratoria di inammissibilità

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato tra le norme invocate contro la declaratoria di inammissibilità

  • art. 345 c.p.c.

    nel testo vigente dopo la riforma del 2012, consente la produzione di nuovi documenti solo se la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile; non opera più il criterio generale dell'indispensabilità per le sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle censure sulla produzione documentale in appello

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle censure processuali

  • art. 2964 c.c.

    richiamato nel contesto delle censure sulla produzione dei documenti e sugli effetti temporali

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti storici decisivi; la Corte ha escluso il vizio quando i documenti erano tardivamente prodotti o le doglianze erano generiche

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per la nozione di possesso e compossesso ai fini dell'usucapione

  • art. 1141 c.c.

    richiamato per la distinzione tra possesso e detenzione/attuazione del possesso

  • art. 1142 c.c.

    richiamato nel quadro della disciplina del possesso ai fini dell'usucapione

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma sull'usucapione ventennale, la cui prova grava su chi la invoca

  • art. 1165 c.c.

    richiamato in relazione alle regole applicabili all'usucapione e al decorso del termine

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il possesso esclusivo e incompatibile con quello altrui grava su chi domanda l'usucapione

  • art. 2943 c.c.

    richiamato tra le norme invocate sugli effetti interruttivi della prescrizione/usucapione

  • art. 1167 c.c.

    richiamato tra le norme invocate sugli atti rilevanti ai fini dell'usucapione

  • art. 1144 c.c.

    richiamato in tema di atti di tolleranza, ritenuti non idonei a fondare l'usucapione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • L'atto di appello è inammissibile quando si limita a indicare i capi della sentenza impugnata e a formulare doglianze generiche, senza sviluppare una specifica parte argomentativa che si confronti con la motivazione della decisione appellata.
  • La specificità dei motivi di appello e i relativi requisiti di forma sono rilevabili d'ufficio, perché non attengono a materia disponibile dalle parti.
  • Nel giudizio di appello, per le sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012, l'art. 345 c.p.c. vieta la produzione di nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per causa non imputabile; non è sufficiente invocarne l'indispensabilità.
  • Chi invoca l'usucapione di un bene comune deve provare un possesso esclusivo, continuo, non clandestino e oggettivamente incompatibile con il permanere del compossesso altrui; il mero godimento esclusivo o atti di ordinaria gestione non bastano.
  • Gli atti di mera tolleranza o le condotte familiari compatibili con la comunione non sono idonei, da soli, a trasformare il compossesso in possesso utile ad usucapionem.
  • Le censure di omesso esame di fatti decisivi non sono ammissibili quando si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione di documenti tardivamente prodotti o in doglianze generiche sulla ricostruzione del merito.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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