Cassazione Penale, Sentenza n. 14543/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la richiesta di affido in prova ai servizi sociali e ha confermato la detenzione domiciliare concessa provvisoriamente. I motivi dedotti in cassazione sono: (1) nullità per violazione del diritto di difesa per il rigetto della richiesta di rinvio formulata dal difensore per legittimo impedimento (art. 420-ter c.p.p.), per cui si sostiene che il mancato rinvio ha pregiudicato il contraddittorio; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 47-ter ord. pen., contestando che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente i presupposti per l'affidamento in prova e avrebbe dato rilievo sproporzionato a elementi marginali (es. accensione di fuochi d'artificio in occasione di una precedente scarcerazione) nonché al fatto che il ricorrente aveva già beneficiato di un affidamento in passato (2018). La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il rigetto della richiesta di rinvio è corretto perché l'istanza è stata presentata tardivamente (nota di rinvio pervenuta il 16/09/2025 per udienza fissata il 24/09/2025, mentre l'avviso di fissazione era noto dal 10/07/2025) e la giurisprudenza richiede tempestiva comunicazione e documentazione; quanto all'affidamento in prova, il Tribunale ha svolto un giudizio prognostico motivato e coerente, fondato sulla continuazione delle attività criminose dopo il precedente beneficio, su numerosi precedenti e pendenze, sulle informazioni di polizia e sulle risultanze dell'istruttoria sociale, e la valutazione discrezionale non è censurabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che: (i) la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore non è stata tempestiva e pertanto non ha dato luogo a nullità dell'udienza; (ii) il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente operato il giudizio prognostico ai sensi dell'art. 47-ter ord. pen., motivando in modo logico e coerente il rifiuto dell'affidamento in prova alla luce dei precedenti, della prosecuzione dell'attività criminosa nonostante un precedente beneficio, delle informazioni di polizia e dell'assenza di elementi concreti a dimostrare un inversione del percorso criminale. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Decisione depositata il 29/01/2026.
Norme richiamate
Si applica anche nel procedimento di sorveglianza: l'impedimento del difensore per concomitante impegno professionale o per motivi di salute costituisce causa di rinvio purché tempestivamente comunicato e documentato; in mancanza di tempestività l'istanza può essere respinta senza che ciò comporti nullità.
Disciplina l'affidamento in prova ai servizi sociali e richiede un giudizio prognostico complessivo sul reinserimento sociale; il giudice deve valutare precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e indagine socio-familiare; la decisione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata.
Consente al Magistrato di Sorveglianza di concedere misure detentive alternative in via provvisoria; nel caso di specie è stata utilizzata per la detenzione domiciliare provvisoria.
Riferimento per escludere che il reato contestato rientri nel catalogo dei delitti ostativi; nella fattispecie il reato ex art. 73 D.P.R. 309/90 non è ricompreso nel 4-bis, ma ciò non impedisce valutazioni negative sul piano prognostico.
Riguarda la partecipazione alle udienze camerali; il legittimo impedimento del difensore può giustificare il rinvio dell'udienza camerale, se tempestivamente comunicato.
Prevede la possibilità di avvalersi di un sostituto o di altro difensore; ai fini del rinvio per concomitante impegno professionale occorre dimostrare l'impossibilità di utilizzare un sostituto valido sia nel procedimento concomitante sia in quello per cui si chiede il rinvio.
Massime di principio
- La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore nei procedimenti di sorveglianza è ammessa ma deve essere comunicata e documentata tempestivamente; la sua tardiva proposizione può legittimamente essere rigettata senza nullità del procedimento.
- Il giudizio sull'idoneità di una misura alternativa (affidamento in prova) è essenzialmente prognostico e rimesso alla discrezionalità del giudice di merito purché la motivazione sia logica, coerente e fondata su elementi oggettivi (precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta successiva ai fatti, indagini sociali).
- La mera gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione della colpa non sono, di per sé, ostativi insuperabili all'affidamento in prova; tuttavia la prosecuzione di attività criminose dopo aver già beneficiato di misure alternative costituisce un elemento fortemente negativo per la prognosi.
- Il giudice deve considerare l'intero quadro documentale e istruttorio: non sono sufficienti argomentazioni formali o circostanze marginali non corroborate, ma elementi quali la continuazione di comportamenti illeciti e le informazioni di polizia possono legittimamente fondare il diniego.
- In sede di legittimità il controllo sulla motivazione del giudice di merito è limitato: se la decisione è sorretta da motivazione adeguata, logica e coerente, la Corte di cassazione non interviene sulla discrezionalità prognostica.
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