Sentenza n. 2031/2026 - Napoli, Sezione 9
PER L’ESECUZIONE del giudicato formatosi con sentenza n.1055/2025, pub il 21/03/2025, nella causa iscritta al r.g. n.1854/2024 della Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro, munito di attestazione di conformità il 28/03/25, notificata il 28/03/25 al Ministero dell’Istruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese dei giudizi di primo e secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione di una sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 28 marzo 2025. La sentenza aveva posto a carico del Ministero il pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 852,00 oltre accessori, e del giudizio di appello, liquidate in euro 280,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario. Il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento nonostante la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di pagamento, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, poiché il giudizio riguardava una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata presso la sede dell'amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 c.p.a., e poiché era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Capo dell'Ufficio di segreteria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un funzionario tecnicamente competente, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha inoltre precisato l'obbligatorietà dell'incarico commissariale, le modalità di liquidazione del compenso e gli adempimenti telematici del commissario. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 900,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato se dovuto, con attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.
art. 115 c.p.a.
La notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità è stata considerata valida ai fini dell'azione di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso concreto, presupposto dell'azione di ottemperanza.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga all'amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo conformativo.
- Ai fini dell'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, occorre che il titolo sia stato validamente notificato all'amministrazione e che sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In assenza di prova dell'adempimento del titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato svolge un incarico obbligatorio e può compiere tutti gli atti necessari all'adempimento, comprese le eventuali modifiche di bilancio a carico dell'amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 658/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 659/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 660/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 48/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 49/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →