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Sentenza

Sentenza del 29/12/2017 n. 31117 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna, che aveva annullato il recupero dell'IVA relativa alla cessione di veicoli effettuata in regime di non imponibilità sulla base di dichiarazioni d'intento rivelatesi false e aveva confermato la deducibilità di alcune spese qualificate come pubblicitarie. I motivi principali riguardavano: la violazione delle regole sull'onere della prova e sul regime IVA delle dichiarazioni d'intento; l'insufficiente motivazione della CTR circa l'assenza di coinvolgimento della società nella frode; la carenza di motivazione sulla qualificazione e deducibilità delle spese di pubblicità e di regia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate limitatamente ai primi tre motivi, ritenendo che la sola regolarità formale della dichiarazione d'intento non fosse sufficiente a legittimare la non imponibilità IVA quando la dichiarazione fosse falsa. Il cedente deve dimostrare di avere adottato tutte le ragionevoli misure verificabili per escludere la propria conoscenza o partecipazione, anche colposa, alla frode. La Corte ha inoltre ritenuto apparente e insufficiente la motivazione della CTR sulla natura pubblicitaria delle spese, ricordando che spetta al contribuente provare i presupposti della deducibilità dei costi. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c)

    La non imponibilità delle cessioni è subordinata alla dichiarazione scritta del cessionario circa la destinazione dei beni e il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

    La dichiarazione d'intento non costituisce una garanzia assoluta per il cedente. Se risulta ideologicamente falsa, il cedente deve dimostrare di non essere stato coinvolto nella frode e di avere adottato tutte le misure ragionevoli per verificarne la legittimità.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Nel caso concreto, la prova dell'estraneità alla frode e dell'adozione di controlli ragionevoli gravava sul cedente che aveva applicato il regime di non imponibilità.

  • Legge n. 746 del 1983, artt. 1 e 2

    Le disposizioni disciplinano il sistema delle dichiarazioni d'intento e i presupposti per l'utilizzo del regime di non imponibilità da parte degli esportatori abituali; la loro applicazione richiede non solo una verifica formale quando emergano elementi concreti di anomalia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, comma 2, n. 4, e 61

    La sentenza tributaria deve esporre in modo comprensibile i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche della decisione; il mero richiamo alla pronuncia di primo grado non è sufficiente quando impedisce di comprendere l'esame dei motivi di appello.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    La motivazione è nulla quando è totalmente mancante o meramente apparente, cioè quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1

    Il ricorso per cassazione deve contenere censure riconducibili alle specifiche ipotesi di impugnazione previste dalla norma, anche senza formule sacramentali, purché le doglianze siano chiaramente individuabili.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi dedotti dalle parti; l'omessa pronuncia può determinare la nullità della sentenza.

  • Cassazione, SS.UU., n. 9100/2015

    La formulazione di più profili di censura all'interno dello stesso motivo non rende automaticamente inammissibile il ricorso, se le doglianze risultano chiare e separatamente esaminabili.

  • Cassazione, n. 12751/2011; n. 19896/2016; ordinanza n. 176/2015

    La giurisprudenza richiamata stabilisce che, in presenza di dichiarazioni d'intento false, il cedente conserva il beneficio IVA solo se dimostra di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il coinvolgimento nella frode.

Massime di principio

  • La mera correttezza formale della dichiarazione d'intento non è sufficiente quando esistono elementi oggettivi che rendono sospetta la posizione del cessionario o la reale destinazione dei beni.
  • Il cedente deve adottare controlli proporzionati e ragionevoli, documentandoli: ad esempio, verifiche sulla posizione fiscale e commerciale del cliente, sulla coerenza dell'operazione e sulla documentazione relativa ai beni.
  • In presenza di anomalie evidenti, l'assenza di verifiche ulteriori può essere valutata come coinvolgimento colposo nella frode e comportare il recupero dell'IVA.
  • Chi deduce costi come spese di pubblicità deve dimostrarne concretamente la finalità promozionale, il collegamento con l'attività d'impresa e la documentazione sottostante; non basta la sola qualificazione contabile o descrittiva della fattura.
  • Le sentenze tributarie devono spiegare quali documenti e quali fatti sostengono la decisione; motivazioni generiche, apparenti o basate su meri richiami possono comportare la cassazione con rinvio.

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