Cassazione Penale, Sentenza n. 51721/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Nola, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 274 c.p.p., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sosteneva in particolare che non risultassero elementi a dimostrare la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione delittuosa (i fatti risalgono al 2019) e che andasse valorizzata la sua incensuratezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha spiegato che la cassazione può censurare l'insussistenza delle esigenze cautelari solo se sussiste violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento; non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti o della valutazione delle fonti del giudice di merito. Il Tribunale del riesame aveva motivato in modo congruo la sussistenza e l'intensità delle esigenze cautelari richiamando l'articolato contesto delinquenziale, il ruolo apicale della ricorrente nel sodalizio e la reiterazione su tutto il territorio nazionale, elementi ritenuti prevalenti rispetto al tempo trascorso e all'incensuratezza. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Richiamata come titolo di doglianza: la ricorrente ha invocato queste lett. per censurare violazioni in materia di motivazione; la Corte ha però affermato che tali censure sono inammissibili se si traducono in una diversa valutazione dei fatti piuttosto che in violazioni di legge o in manifesta illogicità della motivazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, esigenze di accertamento, inquinamento delle prove, ecc.). La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente riscontrato la concretezza e l'attualità del pericolo sulla base del contesto delinquenziale, del ruolo apicale e della reiterazione delle condotte.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma a favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili quando sussistono profili di colpa; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari, la Corte di Cassazione non rielabora le valutazioni di fatto del giudice di merito: la censura è ammissibile in Cassazione solo se evidenzia violazioni specifiche di legge o una manifesta illogicità della motivazione
- Il tempo trascorso dalla commissione dei fatti e l'assenza di precedenti penali non escludono automaticamente le esigenze cautelari se sussistono elementi gravi quali ruolo apicale nel sodalizio, contesto delinquenziale articolato e reiterazione delle condotte
- Per impugnare con successo misure cautelari è necessario dimostrare errori giuridici o vizi logico-motivazionali evidenti e non una semplice diversa interpretazione dei fatti o della rilevanza delle prove
- Ricorsi manifestamente inammissibili o presentati con colpa possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare pertanto la concretezza del motivo prima di proporre ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51581/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51582/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51583/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51584/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51585/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51586/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →