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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1385/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per furto di energia elettrica accertato il 28/02/2012; sei motivi: 1) nullità del decreto di citazione per presunta irregolare notificazione (art. 161, comma 4, c.p.p.); 2) prescrizione del reato anteriore alla sentenza di primo grado; 3) nullità del capo di imputazione per genericità (mancanza della data di inizio della condotta e del quantitativo di energia sottratta); 4) vizio di motivazione e contestazione dell'attendibilità della persona offesa; 5) contestazione del riconoscimento della recidiva; 6) eccessiva severità della pena e diniego delle circostanze attenuanti, compresa quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: 1) notifica corretta: l'ufficiale giudiziario ha accertato l'assenza del destinatario nel domicilio eletto e ha proceduto alla notificazione al difensore secondo l'art. 161, comma 4, c.p.p.; la giurisprudenza consolidata ammette la temporanea assenza come presupposto sufficiente; 2) prescrizione non maturata: termine massimo valutato in 13 anni e 4 mesi tenuto conto delle aggravanti ad effetto speciale, del criterio di cui all'art. 63, comma 4 c.p. e dell'aumento di due terzi per la recidiva ai fini del calcolo della prescrizione; 3) capo di imputazione ritenuto sufficientemente dettagliato (descrizione del fatto, data e luogo: allaccio abusivo oltrepassante il contatore n. 02220630 a Ficarazzi il 28/02/2012); la data di inizio e il quantitativo sottratto non sono elementi essenziali; 4) censura sulla attendibilità della persona offesa escusabile: si tratta di una rivalutazione del materiale probatorio non ammissibile in questa sede; prova ritenuta solida (allaccio verificato, imputato intestatario dell'utenza presente e firma del verbale); 5-6) censure sulla recidiva e sulle attenuanti generiche ritenute generiche o già esaminate e disattese dal giudice di merito; il motivo relativo all'art. 62 n. 4 c.p. è inedito. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, codice di procedura penale

    Consente la notificazione al difensore quando l'ufficiale giudiziario attesta l'impossibilità di consegna all'imputato nel domicilio eletto; la Corte conferma che anche la temporanea assenza è sufficiente per far ricorrere a questa alternativa

  • art. 625, comma 1, n. 2, codice penale

    Richiamato come aggravante ad effetto speciale (furto con modalità aggravante) tenuta in conto per il calcolo della pena e, conseguentemente, della prescrizione

  • art. 99, comma 4, codice penale

    Norma richiamata nell'ambito della valutazione delle circostanze aggravanti/recidiva che influenzano la determinazione della pena e il termine di prescrizione

  • art. 63, comma 4, codice penale

    Richiamato quale criterio di determinazione della pena in presenza di recidiva o aggravanti, utilizzato anche per il calcolo della prescrizione massima

  • art. 161, codice penale

    Nel testo è richiamato per l'aumento di due terzi da applicare nel calcolo della prescrizione massima in presenza della recidiva (aumento ritenuto rilevante per il computo della prescrizione)

  • art. 62, n. 4, codice penale

    Circostanza attenuante invocata dal ricorrente e non riconosciuta; la Corte osserva che la questione è inedita e che la motivazione del giudice di merito su circostanze attenuanti è stata ritenuta adeguata

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto all'avvocato è legittima quando l'ufficiale giudiziario attesta l'assenza del destinatario nel domicilio eletto: la temporanea assenza è sufficiente ai sensi dell'art. 161 c.p.p.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto di tutte le aggravanti e degli aumenti di pena applicabili (incluse le conseguenze della recidiva): ciò può allungare significativamente il termine di prescrizione effettivo
  • Per reati come il furto di energia elettrica il capo di imputazione richiede la descrizione chiara della condotta, del luogo e della data dell'accertamento; non è necessario indicare la data di inizio della condotta illecita né il quantitativo esatto sottratto, salvo diversa esigenza probatoria
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti e le prove: le censure che implicano una rinnovata valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito è congrua
  • Motivi generici o ripetitivi già affrontati e respinti dal giudice di merito sono per lo più inammissibili; argomenti nuovi non svolti in precedenza possono essere dichiarati inediti
  • Chi propone ricorso deve formulare censure precise e fondate; in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e ad un versamento alla Cassa delle ammende

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