Cassazione Penale, Sentenza n. 1385/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per furto di energia elettrica accertato il 28/02/2012; sei motivi: 1) nullità del decreto di citazione per presunta irregolare notificazione (art. 161, comma 4, c.p.p.); 2) prescrizione del reato anteriore alla sentenza di primo grado; 3) nullità del capo di imputazione per genericità (mancanza della data di inizio della condotta e del quantitativo di energia sottratta); 4) vizio di motivazione e contestazione dell'attendibilità della persona offesa; 5) contestazione del riconoscimento della recidiva; 6) eccessiva severità della pena e diniego delle circostanze attenuanti, compresa quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: 1) notifica corretta: l'ufficiale giudiziario ha accertato l'assenza del destinatario nel domicilio eletto e ha proceduto alla notificazione al difensore secondo l'art. 161, comma 4, c.p.p.; la giurisprudenza consolidata ammette la temporanea assenza come presupposto sufficiente; 2) prescrizione non maturata: termine massimo valutato in 13 anni e 4 mesi tenuto conto delle aggravanti ad effetto speciale, del criterio di cui all'art. 63, comma 4 c.p. e dell'aumento di due terzi per la recidiva ai fini del calcolo della prescrizione; 3) capo di imputazione ritenuto sufficientemente dettagliato (descrizione del fatto, data e luogo: allaccio abusivo oltrepassante il contatore n. 02220630 a Ficarazzi il 28/02/2012); la data di inizio e il quantitativo sottratto non sono elementi essenziali; 4) censura sulla attendibilità della persona offesa escusabile: si tratta di una rivalutazione del materiale probatorio non ammissibile in questa sede; prova ritenuta solida (allaccio verificato, imputato intestatario dell'utenza presente e firma del verbale); 5-6) censure sulla recidiva e sulle attenuanti generiche ritenute generiche o già esaminate e disattese dal giudice di merito; il motivo relativo all'art. 62 n. 4 c.p. è inedito. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, codice di procedura penale
Consente la notificazione al difensore quando l'ufficiale giudiziario attesta l'impossibilità di consegna all'imputato nel domicilio eletto; la Corte conferma che anche la temporanea assenza è sufficiente per far ricorrere a questa alternativa
art. 625, comma 1, n. 2, codice penale
Richiamato come aggravante ad effetto speciale (furto con modalità aggravante) tenuta in conto per il calcolo della pena e, conseguentemente, della prescrizione
art. 99, comma 4, codice penale
Norma richiamata nell'ambito della valutazione delle circostanze aggravanti/recidiva che influenzano la determinazione della pena e il termine di prescrizione
art. 63, comma 4, codice penale
Richiamato quale criterio di determinazione della pena in presenza di recidiva o aggravanti, utilizzato anche per il calcolo della prescrizione massima
art. 161, codice penale
Nel testo è richiamato per l'aumento di due terzi da applicare nel calcolo della prescrizione massima in presenza della recidiva (aumento ritenuto rilevante per il computo della prescrizione)
art. 62, n. 4, codice penale
Circostanza attenuante invocata dal ricorrente e non riconosciuta; la Corte osserva che la questione è inedita e che la motivazione del giudice di merito su circostanze attenuanti è stata ritenuta adeguata
Massime di principio
- La notificazione dell'atto all'avvocato è legittima quando l'ufficiale giudiziario attesta l'assenza del destinatario nel domicilio eletto: la temporanea assenza è sufficiente ai sensi dell'art. 161 c.p.p.
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto di tutte le aggravanti e degli aumenti di pena applicabili (incluse le conseguenze della recidiva): ciò può allungare significativamente il termine di prescrizione effettivo
- Per reati come il furto di energia elettrica il capo di imputazione richiede la descrizione chiara della condotta, del luogo e della data dell'accertamento; non è necessario indicare la data di inizio della condotta illecita né il quantitativo esatto sottratto, salvo diversa esigenza probatoria
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti e le prove: le censure che implicano una rinnovata valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito è congrua
- Motivi generici o ripetitivi già affrontati e respinti dal giudice di merito sono per lo più inammissibili; argomenti nuovi non svolti in precedenza possono essere dichiarati inediti
- Chi propone ricorso deve formulare censure precise e fondate; in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e ad un versamento alla Cassa delle ammende
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