Sentenza del 21/11/2018 n. 8182 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Termini processuali. Riassunzione e giudizio di rinvio della Cassazione. Provvedimenti conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata riassunzione entro il termine di sei mesi comporta l'estinzione del giudizio per inattività delle parti. La regola è ricondotta all'art. 63 del D.Lgs. 546/1992 e ai precedenti richiamati, Cass. n. 15874/2018 e CTR Lazio, sez. 2, n. 8183/2018.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito della cassazione con rinvio alla Commissione tributaria regionale, la parte che ha interesse alla prosecuzione deve riassumere il giudizio notificando il ricorso alla controparte entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. La controversia riguarda quindi il rispetto del termine processuale previsto per la riassunzione.
Norme richiamate
Art. 63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Dopo la cassazione con rinvio, la parte interessata deve riassumere il giudizio davanti al giudice di rinvio notificando l'atto alla controparte entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. Il mancato rispetto del termine determina l'estinzione del giudizio per inattività delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario con rinvio dalla Corte di cassazione, la prosecuzione non avviene automaticamente: deve essere attivata dalla parte interessata mediante riassunzione.
- Il termine di sei mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione; è quindi essenziale verificare con precisione la relativa data.
- La riassunzione deve essere notificata alla controparte entro il termine previsto, non essendo sufficiente una mera iniziativa interna o non portata a conoscenza dell'altra parte.
- Se nessuna parte provvede tempestivamente alla riassunzione, il giudizio si estingue per inattività, con conseguenze potenzialmente definitive sulla prosecuzione della controversia.
- Chi intende proseguire il giudizio dovrebbe predisporre e notificare l'atto con largo anticipo, conservando la prova della notifica e verificando le ulteriori formalità richieste dal processo tributario.
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