Cassazione Civile, Ordinanza n. 36718/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dal crollo di un fabbricato fatiscente insistente su un'area di sedime di proprietà di due coniugi, nel quale era ricoverata una vecchia imbarcazione da pesca. Il crollo si verificava dopo lavori eseguiti sul manufatto confinante dal proprietario del fondo vicino, tramite l'impresa dell'appaltatore. In primo grado veniva riconosciuto un risarcimento del danno; in appello, su impugnazione del proprietario del fondo finitimo e dell'appaltatore, la Corte territoriale ammetteva la produzione di un atto notarile di vendita dell'area di sedime intervenuta nel 2012 e, valorizzandolo, riduceva drasticamente il risarcimento, ritenendo che la successiva plusvalenza escludesse un danno significativo e che residuassero solo i costi di rimozione delle rovine e di distruzione dell'imbarcazione. I ricorrenti impugnavano la sentenza con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c. per l'ammissibilità del documento notarile in appello; 2) violazione degli artt. 1360, 2043, 2049, 2051, 2053 c.c. e degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., sempre in relazione all'uso del documento per ridurre il danno; 3) nullità della sentenza e motivazione illogica per contraddizioni interne della decisione; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1227, 2043, 2049, 2051, 2053 c.c., oltre agli artt. 40 e 41 c.p., sulla ripartizione causale e sul concorso di colpa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha ritenuto, da un lato, che la caduta di una parte del fabbricato costituisse comunque un danno risarcibile, perché l'evento aveva peggiorato la situazione del bene esponendolo alle intemperie; dall'altro, che la Corte d'appello non avesse spiegato adeguatamente perché il crollo della costruzione, seppur fatiscente, non dovesse essere integralmente considerato nel danno, né come il successivo valore di vendita dell'area potesse escludere il pregiudizio lamentato, atteso che la domanda originaria riguardava il ripristino dello status quo ante e non il rifacimento ex novo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione e acquisizione delle prove; la Corte dichiara inammissibili le censure che non ne sviluppano adeguatamente la violazione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso; non fonda autonomamente l'accoglimento se la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione fattuale.
art. 345 c.p.c.
La Corte afferma che il documento prodotto in appello era astrattamente producibile, ma la censura era inammissibile perché non era stata specificamente dedotta la tardività rispetto alla prima difesa utile e non risultava l'eccezione nei tempi consentiti per il rilievo officioso.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica, ma la censura viene poi accolta solo nei limiti dell'omessa e insufficiente esplicitazione della ragione decisoria sul danno.
art. 156 c.p.c.
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza, senza autonoma incidenza decisiva nel dispositivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio motivazionale/processuale.
art. 2043 c.c.
Richiamato nei motivi e nel ragionamento sul danno risarcibile; il pregiudizio derivante dal crollo non può essere negato in radice solo per la successiva vendita del bene.
art. 2049 c.c.
Citatо nei motivi di ricorso, ma non assume un ruolo decisivo nella ratio della decisione.
art. 2051 c.c.
Citatо nei motivi di ricorso quale norma di riferimento sulla responsabilità da cosa; non è il fulcro della statuizione finale.
art. 2053 c.c.
Citatо nei motivi di ricorso quale norma di riferimento sulla rovina di edificio; la Corte censura la negazione del danno conseguente al crollo.
art. 1227, comma 2, c.c.
Richiamato nel quarto motivo in relazione al concorso di colpa e al contenimento del danno, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 1223 c.c.
Pur non essendo formalmente indicato nel mezzo, la Corte lo considera il parametro corretto per la nozione di danno emergente e afferma che la rovina del fabbricato integra comunque una perdita risarcibile.
art. 40 c.p.
Citatо nel quarto motivo in tema di nesso causale; non incide sulla decisione per inammissibilità del mezzo.
art. 41 c.p.
Citatо nel quarto motivo in tema di concorso di cause; il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale partecipata.
art. 106 Cost.
Citato nel contesto della precedente rimessione in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla composizione dei collegi con magistrati non togati.
Massime di principio
- La caduta o distruzione di una parte di un bene, anche se già in stato fatiscente, integra comunque un danno risarcibile quando altera in peius la situazione materiale preesistente e lascia il bene esposto a ulteriori deterioramenti.
- Nel giudizio sul risarcimento del danno, la successiva alienazione del bene a prezzo superiore o comunque la plusvalenza realizzata in un momento successivo non escludono di per sé il danno derivante dall'evento lesivo, se la domanda riguarda il ripristino dello status quo ante e non il rifacimento integrale del bene.
- La prova documentale sopravvenuta in appello è utilizzabile solo nei limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c.; tuttavia, chi contesta la produzione deve allegare in modo specifico la tardività e, nei casi in cui il rilievo sia officioso, deve farlo nel tempo utile per consentire al giudice di esercitarlo.
- Il vizio di motivazione dedotto in cassazione è scrutinabile solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c.; resta tuttavia censurabile la sentenza che non spieghi in modo logicamente comprensibile perché escluda o ridimensioni un danno che, per la sua natura, deriva immediatamente dall'evento lesivo.
- Le doglianze che, sotto il paravento della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove sono inammissibili in cassazione se non rispettano gli specifici oneri di allegazione e di localizzazione degli atti
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