Ordinanza n. 355/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di gara, inclusa l'aggiudicazione di un appalto specifico per il servizio di lavanderia industriale alla controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di gara relativa all'affidamento biennale del servizio di lavanderia industriale per i presidi ospedalieri e i distretti aziendali dell'ASP di Trapani, chiedendo la sospensione cautelare degli atti, l'annullamento dell'aggiudicazione, l'accertamento del proprio diritto all'aggiudicazione definitiva e, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria della sua inefficacia ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. Dal testo emerge che la ricorrente aveva formulato rilievi in ordine alla congruità dell'offerta della controinteressata, inducendo l'amministrazione ad avviare un nuovo procedimento di verifica.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, disponendo la sospensione dei provvedimenti impugnati fino alla conclusione del nuovo procedimento di verifica della congruità dell'offerta della controinteressata, il cui termine era fissato al 28 giugno 2026. La misura è stata adottata per mantenere integra la situazione controversa (res adhuc integra) in attesa dell'esito della rinnovata verifica. Il Collegio non ha definito nel merito la domanda cautelare, rinviandone l'esame all'udienza camerale del 21 luglio 2026. La regolazione delle spese è stata rinviata all'esito della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale prevista dall'art. 55 c.p.a.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Sono richiamati quali disposizioni poste a fondamento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la stazione appaltante avvia una nuova verifica della congruità dell'offerta dell'aggiudicatario in ragione dei rilievi dedotti nel giudizio, il giudice amministrativo può sospendere gli atti impugnati sino alla conclusione della verifica, al fine di mantenere integra la situazione controversa.
- La concessione della misura cautelare può essere temporalmente limitata al termine assegnato per la conclusione del procedimento amministrativo rinnovato, con rinvio della definizione della domanda cautelare a una successiva camera di consiglio.
- In presenza di un procedimento amministrativo di verifica ancora in corso, il giudice può rinviare la regolazione delle spese all'esito della fase cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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